Detrazioni fiscali fraudolente, ecco le conseguenze penali

La produzione di una dichiarazione da parte del contribuente presuppone la veridicità dei dati indicati. In caso contrario, si potrebbe cadere in numerose ipotesi di reato

Detrazioni fiscali fraudolente, ecco le conseguenze penali
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Il fenomeno di “gonfiare” i costi in fattura, soprattutto in ambito edilizio, per beneficiare delle principali agevolazioni fiscali comporta delle conseguenze molto gravi. Premesso che le agevolazioni fiscali sugli interventi di ristrutturazione edilizia consistono in una detrazione dall’Irpef del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48mila euro per unità immobiliare. Tuttavia, dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024, la detrazione è elevata al 50% e il limite massimo di spesa è di 96mila euro e deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

Fatture "gonfiate"

Il fenomeno comunemente conosciuto come “fatture gonfiate”, cioè quel meccanismo fraudolento mediante il quale vengono indicati in fattura importi superiori rispetto a quelli poi effettivamente corrisposti, è una delle più comuni situazioni patologiche che possono configurare un reato. La questione, infatti, rientra a pieno titolo tra le ipotesi previste dall’art. 2 e ss. del D.Lgs. 74/2000 e si tratta della cd. dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti, per operazioni inesistenti.

Condotta illecita

Tale circostanza si verifica quando il contribuente produce all’Agenzia delle Entrate documenti per ottenere le citate detrazioni, a fronte, però, di operazioni mai avvenute; oppure quando vengono esposti in fattura corrispettivi in misura fraudolentemente maggiorata (la cd sovrafatturazione). Quest'ultima ipotesi sopravviene nel caso in cui gli interventi edilizi siano stati materialmente eseguiti, ma per quantitativi inferiori a quelli poi fatturati; oppure quando gli interventi eseguiti siano indicati per importi inferiori a quelli poi (gonfiati) in fattura. È richiesto il c.d. dolo specifico, ovvero l’agire con il fine di evadere le imposte e la coscienza di farlo mediante la dichiarazione di elementi fittizi. Questo perché la produzione di una dichiarazione presuppone la veridicità dei dati indicati; in caso contrario, si potrebbe integrare il reato di cui all’art. 481 cp, rubricato «Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità».

Nondimeno, il co. 13-bis dell’art. 119 D.L. 34/2020 prevede che il tecnico abilitato che esponga informazioni false nelle assevereazioni, oppure ometta di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento, oppure attesti falsamente la congruità delle spese, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50mila a 100mila euro.

Ciò che il contribuente deve presentare all’Agenzia delle Entrate in sede di richiesta delle agevolazioni fiscali, pertanto, deve corrispondere esattamente al materiale effettivamente consumato, alle operazioni materialmente effettuate.

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