Indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo: le regole per il 2024

Il sostegno è destinato ai professionisti di varie categorie del settore, che alternano periodi di attività a momenti di fermo. I termini per la richiesta scadono il 30 marzo. Ecco requisiti e modalità

Indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo: le regole per il 2024
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L’Inps ha recentemente reso note le nuove disposizioni in merito all'indennità di discontinuità destinata ai lavoratori dello spettacolo per il 2024, misura che va a sostituire da quest’anno la preesistente Alas (Indennità di disoccupazione lavoratori autonomi dello spettacolo) con un sostegno economico medio di circa 1.500 euro. L'obiettivo principale è assistere finanziariamente i professionisti del settore che si trovano a dover alternare periodi di attività a fasi di inattività.

Chi ne ha diritto

I destinatari di questa indennità sono vari gruppi di lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (Fpls), tra cui lavoratori autonomi, dipendenti a tempo determinato, operatori di sale cinematografiche, impiegati amministrativi e tecnici appartenenti a imprese ed enti esercenti pubblici spettacoli, imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa; ancora: maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e facchinaggio, autisti dipendenti da enti e imprese esercenti pubblici spettacoli. Anche gli impiegati e gli operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti, i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione di film, e quelli intermittenti iscritti al fondo pensione sono inclusi, a condizione che non siano già beneficiari dell'indennità di disponibilità.

Quali i requisiti da possedere

Per poter accedere a questa prestazione, è necessario soddisfare alcuni requisiti, come la cittadinanza di uno stato membro dell'Unione europea, o il regolare soggiorno in Italia con un valido documento. Inoltre, occorre essere residenti in Italia da almeno un anno, possedere un reddito imponibile Irpef non superiore a 25.000 euro nell’anno di imposta precedente a quello di presentazione della domanda (il riferimento è al reddito complessivo ai fini Irpef e non solo a quello connesso all’attività da lavoro per cui è prevista l’iscrizione al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo); bisogna inoltre aver accumulato almeno 60 giornate di contribuzione al Fondo pensione nello stesso periodo.

Criteri di calcolo

L'indennità di discontinuità è assegnata in base a 1/3 delle giornate accreditate nel Fpls nell'anno precedente la richiesta, con un limite massimo di 312 giornate annue complessive. Il calcolo giornaliero dell'importo si effettua considerando il 60% della retribuzione media derivante dalle giornate di contribuzione dell'anno precedente.

Per essere più precisi, il calcolo giornaliero dell'indennità si basa sulla media delle retribuzioni imponibili relative alle giornate di contribuzione richieste per l'iscrizione al Fpls nell'anno antecedente alla presentazione della domanda. Si fa riferimento alla retribuzione imponibile dell'anno civile precedente alla richiesta, che viene divisa per il numero di giornate coperte da contribuzione derivanti dall'esercizio di attività lavorativa per cui è obbligatoria l'iscrizione al fondo.

Come presentare la domanda

La domanda per l'indennità deve essere presentata all'Inps entro il 30 marzo di ogni anno (prorogata automaticamente al primo giorno utile non festivo, in caso cada di domenica o in altra festività), con la valutazione delle richieste programmata entro il 30 settembre successivo. Durante il periodo di godimento dell'indennità, viene riconosciuta automaticamente una contribuzione figurativa, rapportata alla retribuzione media entro un limite di retribuzione giornaliera pari a 1,4 volte l’importo del minimale giornaliero contribuivo stabilito annualmente dall’Inps, e utilizzata per il computo dell'anzianità contributiva ai fini pensionistici.

Cumulabilità e compatibilità

L'indennità di discontinuità non può essere cumulata con altre prestazioni quali indennità di maternità, malattia, infortunio, disoccupazione involontaria, tutele in caso di sospensione del rapporto di lavoro e assegni di invalidità. Nel caso in cui il richiedente sia stato beneficiario dell'Assegno ordinario di invalidità (Aoi) nell'anno precedente alla presentazione della domanda, può scegliere di optare per l'indennità di discontinuità al posto dell'Aoi al momento della richiesta.

La compatibilità con cariche elettive o politiche è consentita solo se il compenso è limitato al gettone di presenza, mentre le cariche parlamentari e altre posizioni con compensi diversi dal gettone di presenza escludono l'accesso a questa indennità.

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