Uno degli strumenti a disposizione del contribuente è l’autotutela, diritto che scatta quando l’amministrazione finanziaria gli notifica un atto illegittimo come, per esempio, un atto di constatazione, un accertamento o una cartella esattoriale. Questo vale sia in fase di dichiarazione dei redditi sia per gli adempimenti tributari passati.
Con l’autotutela il contribuente può correggere gli errori o le omissioni compiute nell’espletamento dei doveri fiscali e, nel medesimo tempo, può ottenere l’annullamento dell’atto ricevuto, sia questo una comunicazione di irregolarità, un avviso di accertamento o, come detto, una cartella esattoriale.
Cos’è l’autotutela
È un’istanza che il contribuente invia all’amministrazione finanziaria. È un principio sorretto dall’articolo 2 del decreto legge 564/96 e dal decreto ministeriale 37/97 e prevede che l’amministrazione è in grado di modificare o annullare un atto che, una volta riesaminato, risulta essere illegittimo.
Usando parole più semplici, l’autotutela permette al contribuente di risolvere contenziosi con il fisco o con una pubblica amministrazione senza necessariamente fare ricorso alla giustizia tributaria.
I fondamenti dell’autotutela
Le amministrazioni finanziarie possono correggere in modo autonomo ogni atto infondato o legittimo e l’autotutela ha una propria importanza quando l’amministrazione non provvede d’ufficio. Occorre sapere che il ricorso all’istituto dell’autotutela non sospende i termini per la presentazione del ricorso a un giudice tributario.
Laddove l’atto illegittimo venisse corretto o persino annullato, decadrebbero anche tutti gli atti a questo collegati e il contribuente potrebbe contare sul rimborso del denaro eventualmente già versato senza dovere aprire un contenzioso lungo e potenzialmente costoso.
L’atto tributario illegittimo
Rientrano nella descrizione di atto illegittimo quei documenti trasmessi dall’amministrazione finanziaria e che contengono diversi errori o imprecisioni. I casi più diffusi sono:
- errore di persona
- errore di calcolo nella richiesta erariale
- errore di presupposto, si verifica quando l’entità amministrativa sostiene che il contribuente ha percepito un reddito che in realtà non ha percepito
- doppia imposizione, per esempio quando a fronte del medesimo tributo viene notificata due volte la stessa cartella
- mancanza di documentazione che però è stata presentata in ritardo (ma non dopo i termini di scadenza)
- mancanza di computo di pagamenti effettuati
Un atto quindi è illegittimo, in genere, quando viene notificato in modo errato, incompleto o senza motivazioni sufficienti.
Chi avvia l’autotutela
L’autotutela di norma viene avviata dal contribuente ma, essendo un diritto tributario, può essere richiesta anche:
- dall’amministrazione finanziaria, ovvero l’ente che ha emanato l’atto
- dalla direzione generale che sovraintende l’ufficio che ha emesso l’atto
- dal garante del contribuente
La richiesta del ricorrente per l'istanza di autotutela può essere effettuata con una raccomandata con ricevuta di ritorno, con una pec, o via email, come da istruzioni riportate sull’atto notificato. L’Agenzia delle entrate mette a disposizione un apposito modulo (prelevabile qui, con download automatico)
Gli atti illegittimi notificati possono essere corretti o annullati senza limiti di tempo.
Cosa deve contenere l’istanza di autotutela
Ci sono delle informazioni che devono essere inserite nella richiesta, pena il mancato effetto dell’istanza. Queste sono:
- la data di emissione e di notifica dell’atto di cui si chiede l’annullamento anche soltanto parziale, insieme al numero di protocollo che lo identifica
- il motivo per il quale si ritiene che l’atto sia da considerare illegittimo e i documenti che avvalorano la tesi del contribuente come, per esempio, prove di avvenuti pagamenti non registrati dall’amministrazione
L’istanza può essere redatta anche su carta libera, senza usare l’apposito modulo.
A chi inviare l’istanza di autotutela
Il principio è quello secondo cui l’istanza di autotutela va inviata all’amministrazione che ha emanato l’atto che si desidera venga annullato, anche soltanto parzialmente. Nel caso in cui l’autotutela venga richiesta a fronte di ammende per violazione del codice della strada, questa va inviata all’ente che vanta il credito e, in copia, alla prefettura competente.
Gli esiti dell’autotutela
L’amministrazione a cui si invia l’istanza di autotutela deve esaminare la richiesta e comunicarne l’esito al contribuente.
Questo non succede sempre e occorre fare attenzione al fatto che la presentazione dell’istanza non sospende i termini per il ricorso alla commissione tributaria di riferimento.In assenza dell’esito, l’atto contestato rimane valido, per questo motivo è bene sollecitare l’amministrazione competente nel caso in cui non rispondesse all’istanza.
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