Patente nautica, le nuove regole: da che età si potrà guidare la barca

Al compimento dei 16 anni, sarà possibile conseguire un'abilitazione diurna per la conduzione di unità fino a 10 metri, con motori di potenza non superiore a 85 kW (115,6 CV), entro sei miglia dalla costa

Patente nautica, le nuove regole: da che età si potrà guidare la barca
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Il Codice della Nautica è entrato in vigore nel Belpase segnando un'importante svolta per il settore. Dopo un'attesa di quattro anni e mezzo, il Regolamento di attuazione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, permettendo l'effettiva applicazione delle numerose riforme legislative previste dal Codice. Tra queste, spiccano alcune semplificazioni significative che mirano a rendere più accessibile e trasparente la regolamentazione del comparto. Una delle principali novità in arrivo è l'introduzione del "patentino", una nuova abilitazione volta a regolare e facilitare la navigazione da parte di diportisti e professionisti, che rappresenta un passo avanti nella modernizzazione delle norme nautiche italiane. Ecco tutte le novità.

L’abilitazione diurna

Al compimento dei 16 anni, sarà possibile conseguire un'abilitazione diurna per la conduzione di unità fino a 10 metri, con motori di potenza non superiore a 85 kW (115,6 CV), entro sei miglia dalla costa. Per ottenere questa patente, il candidato dovrà partecipare a un corso formativo che include sia lezioni teoriche che esercitazioni pratiche di navigazione e manovre. Al termine, dovrà superare una prova finale a quiz per dimostrare l'idoneità. Se il candidato supera l'esame teorico ma fallisce la prova pratica per due volte, avrà la possibilità di ripetere solo la parte pratica. Inoltre, per esigenze di lavoro o di studio, sarà consentito sostenere l'esame in una provincia diversa da quella di residenza.

Le norme sulla sicurezza

Le recenti disposizioni in materia di sicurezza introducono la bussola elettronica e stabiliscono i requisiti per le dotazioni di sicurezza, come razzi, cime, torce, parabordi, attrezzi, parti di ricambio, salvagenti, sistemi di allerta e zattere, a seconda della tipologia di imbarcazione. Un aspetto fondamentale riguarda i limiti di velocità: entro i 500 metri dalla costa, il limite è fissato a 8 nodi, mentre nei porti e nelle aree con imbarcazioni all'ancora, il limite scende a 3 nodi. È inoltre proibito generare rumori molesti in questa fascia. Le autorità competenti saranno responsabili nel determinare le distanze di ancoraggio in modo da garantire la sicurezza delle unità da diporto. Il Regolamento contempla anche le nuove attività commerciali, regolando i servizi di “assistenza e traino” per le imbarcazioni da diporto e l’uso di droni nella navigazione.

I superyatch

Il regolamento di sicurezza per i Superyacht sarà aggiornato con un decreto del ministro dei Trasporti, che introdurrà standard alternativi, deroghe e equivalenze rispetto alle convenzioni internazionali. Verrà istituito inoltre uno standard speciale per le unità da diporto che trasportano fino a 36 passeggeri, attraverso un decreto del Ministro delle Infrastrutture. Oltre alle nuove disposizioni per la costruzione e il refitting, il provvedimento permetterà di effettuare la dichiarazione o la revoca della figura di armatore anche tramite uno Sportello Telematico del Diportista, oltre che nelle Capitanerie di porto. Secondo Marina Stella, direttore generale di Confindustria Nautica, il percorso per arrivare a queste semplificazioni è stato lungo e complesso, richiedendo la firma concertata di ben 14 ministri. Anche Roberto Neglia, responsabile dei Rapporti Istituzionali di Confindustria Nautica e capo delegazione al tavolo tecnico con il MIT, ha sottolineato come queste novità abbiano un impatto significativo su tutto il settore nautico.

La grande nautica

Le recenti riforme introdotte per la "grande nautica" includono importanti novità. Per semplificare l’iscrizione, anche delle unità estere, si estendono le agevolazioni previste per le imbarcazioni che provengono da altri registri. La dichiarazione di vendita con firma autenticata o la fattura saranno considerate valide come prova di proprietà per la registrazione nel Registro telematico, inclusi i Superyacht iscritti nel Registro internazionale italiano. Per queste imbarcazioni, l'iscrizione può essere richiesta anche dall'utilizzatore in leasing, a condizione di presentare il titolo di proprietà, l’estratto del Registro Navi in Costruzione o l’attestazione di avvio della cancellazione da un altro registro UE, insieme a un certificato di stazza, anche provvisorio. Inoltre, sarà possibile richiedere una licenza di navigazione per la nave, in sostituzione dell’atto di nazionalità, e le imbarcazioni potranno navigare con una licenza provvisoria valida per sei mesi. Si prevede un unico libro di bordo, emesso dal Compartimento marittimo competente.

Il Ruolo equipaggio potrà essere sostituito con il Ruolino equipaggio, e le procedure per imbarcare e sbarcare membri dell’equipaggio in porti esteri privi di autorità consolare sono state semplificate, richiedendo solo che queste operazioni vengano annotate al rientro del marittimo in Italia.

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