Cosa succede se passi più volte in Ztl? La sentenza: quando si paga una sola multa

Il caso riguarda una donna che aveva ricevuto 58 verbali di violazione per aver circolato nella zona a traffico limitato sprovvista della prescritta autorizzazione nell’arco di due mesi

Cosa succede se passi più volte in Ztl? La sentenza: quando si paga una sola multa
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Passare dal varco della ZTL più volte senza avere il permesso porta a una sola sanzione. La Sezione Seconda civile della Cassazione tramite l'ordinanza n. 19680 del 17 luglio 2024 ha stabilito che le violazioni della medesima Zona a traffico limitato vengono considerate come una sola infrazione dopo aver analizzato il caso di una donna che aveva ricevuto 58 verbali di violazione dell'art. 7 cc. 9 e 14 C.d.S., per aver circolato nella zona a traffico limitato sprovvista della prescritta autorizzazione nell’arco di due mesi.

Quei 58 verbali incriminati

Il caso in questione riguarda, come anticipato, l'opposizione presentata da una donna contro 39 verbali di violazione dell'art. 7, commi 9 e 14 del Codice della Strada, oltre a ulteriori 19 verbali per lo stesso motivo, tutti redatti dalla Polizia Municipale di Terni. La donna sosteneva di non aver ricevuto comunicazioni dall'amministrazione dopo aver cambiato residenza e credeva di avere ancora un permesso valido per la ZTL. La signora ha proposto ricorsi in opposizione separati sostenendo di essere caduta in errore incolpevole. Il Giudice di Pace ha ritenuto valido l'errore sottolineando l'irrilevanza della perdita di efficacia del permesso residenti. Inoltre la figlia della donna è ancora residente nell'abitazione di proprietà della madre. Sono quindi stati annullati tutti i verbali tranne uno.

Cosa stabilisce la Cassazione

Sul caso la Corte di Cassazione ha specificato che le trasgressioni in questione non configurano un'ipotesi di concorso formale, in quanto richiederebbero una singola azione o omissione che produca più violazioni (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10890 del 07/05/2018). Bisogna poi specificare che la ripetizione delle stesse violazioni, pur avvenute in tempi diversi, comporta una reiterazione specifica dell'illecito amministrativo. Secondo l'art. 8-bis le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria. Il concetto di reiterazione delle violazioni, introdotto dall'art. 94 del D.Lgs. 30/12/1999 n.

507, riguarda la ripetizione di infrazioni amministrative. Esistono due tipi di reiterazione:

  • reiterazione infraquinquennale: se entro 5 anni dalla prima infrazione accertata si commette un'altra infrazione simile;
  • reiterazione specifica infraquinquennale: se nello stesso periodo di 5 anni si commettono più infrazioni simili, tutte accertate con un unico provvedimento.

Per considerare la reiterazione, è necessario che la prima infrazione sia stata già accertata con provvedimento esecutivo.

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