Pensionati, ecco perché non tutti hanno ricevuto la quattordicesima

Il "bonus" estivo spetta solo a determinate condizioni. Ecco quali e cosa fare se non è stata erogata la somma aggiuntiva all'assegno di luglio

Pensionati, ecco perché non tutti hanno ricevuto la quattordicesima
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Hai ricevuto la quattordicesima dall’Inps? È tempo di quattordicesima per i pensionati Inps. Con la liquidazione della pensione di luglio i pensionati che ne avessero diritto dovrebbero aver ricevuto la cosiddetta “quattordicesima”, che non è una vera mensilità aggiuntiva di pensione, ma una sorta di “bonus” estivo. Una somma aggiuntiva che spetta solo a queste condizioni:

  • titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della stessa, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria;

  • di almeno 64 anni di età;

  • con reddito complessivo fino a due volte il trattamento minimo annuo del Fondo Lavoratori Dipendenti (dal 2017).

La corresponsione di questa somma aggiuntiva è effettuata d’ufficio per i pensionati per i quali nelle banche dati dell’Istituto sono disponibili i dati reddituali utili per effettuare la lavorazione. Coloro che non ricevono la quattordicesima, ma ritengono comunque di averne diritto, devono presentare l’apposita domanda di ricostituzione online.

La quattordicesima, invece, sarà erogata con la mensilità di dicembre 2024 per:

  • chi perfeziona i requisiti dal 1° agosto 2024 (pensioni gestite nei sistemi integrati) o dal 1° luglio 2024 (pensioni gestite nei sistemi della Gestione pubblica) al 31 dicembre 2024;

  • chi diventa titolare di pensione nel corso del 2024 e rientra nei limiti anagrafici e reddituali previsti.

L'INPS precisa che il diritto al beneficio viene preso in considerazione anche in base al reddito annuo del richiedente. Per l’anno 2024 devono essere valutati i seguenti redditi:

  • in caso di prima concessione, tutti i redditi rilevanti posseduti dal soggetto nell’anno 2024 (rientrano in tale casistica coloro che negli anni precedenti non abbiano percepito la somma aggiuntiva);

  • nel caso di concessione successiva alla prima:

- i redditi per prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, conseguiti nel 2024;

- i redditi diversi da quelli di cui al punto precedente, conseguiti nel 2023.

L’importo dell’assegno con la quattordicesima mensilità spettante ai pensionati e alle pensionate viene calcolato sulla base di specifici parametri:

  • reddito;

  • anni di contributi;

  • tipologia di pensionato (autonomo o dipendente).

L’entità della somma erogata (per chi ne ha diritto)

varia da un minimo di 336 euro a un massimo di 655 euro. Il calcolo esatto dipende dagli anni di contribuzione del pensionato, dall’essere stato lavoratore dipendente o lavoratore autonomo e dal suo limite di reddito annuale.

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