A partire dallo scorso 20 settembre il tasso di interesse applicato sulla rateizzazione dei debiti contributivi è salito fino al 10,50%: questa, come annunciato sul proprio portale dall'Inps, è la diretta conseguenza della decisione da parte della Bce di innalzare di 25 punti base il costo del denaro.
Con questo ennesimo aumento applicato dalla Banca centrale europea, quindi, gli interessi sulla dilazione del pagamento dei contributi passa dal 10,25% al 10,50% annuo: il che significa che è questo il tasso di interesse a venire caricato sulle rateazioni presentate dal contribuente dal 20 settembre in poi. Nessuna variazione, invece, per i piani di ammortamento già notificati prima dell'ultimo intervento della Bce.
Sanzioni
Qualora si verifichi un'"omissione contributiva", cioè in caso di mancato/ritardato versamento di contributi o premi il cui valore è certificato da denunce o registrazioni obbligatorie, la sanzione civile applicata è del 10,00% in ragione d'anno, con tasso del 4,5% maggiorato di 5,5 punti.
Il 10,00% viene applicato anche in caso di "regolarizzazione spontanea", vale a dire qualora la denuncia della propria situazione venga effettuata direttamente dal contribuente prima di ricevere contestazioni o richieste di pagamento da parte degli Enti con cui ha maturato il debito, ma sempre entro 12 mesi dal termine di pagamento previsto.
Dinanzi a un caso di "evasione contributiva" continua ad essere applicata la misura della sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30% nel limite del 60% del totale dei contributi/premi non saldati entro i termini previsti dalla legge. Se invece il mancato/ritardato pagamento di contributi o premi si verifica a causa di incertezze dovute a contrastanti o poco chiari orientamenti giurisprudenziali o amministrativi, che devono comunque essere riconosciuti ufficialmente in sede amministrativa o giudiziaria, la sanzione civile è sempre del 10,00% annuo.
Procedure concorsuali
Nel caso di procedure concorsuali le sanzioni vengono ridotte sulla base del Tur (tasso ufficiale di riferimento), ma solo qualora si verifichi il pagamento integrale dei contributi e delle spese: il limite massimo di tale riduzione non sarà mai inferiore alla misura dell'interesse legale. Per cui "qualora il tasso del Tur scenda al di sotto del tasso degli interessi legali, la riduzione massima sarà pari al tasso legale, mentre la minima sarà pari all’interesse legale maggiorato di due punti".
Visto che la misura del tasso di interesse relativo alle principali operazioni di rifinanziamento ex Tur è inferiore all'interesse legale entrato in
vigore il 1° gennaio 2023 (5% in rarione d'anno), la riduzione delle sanzioni resta invariata dal 20 settembre, con il 5% di interesse legale in casi di "omissione contributiva" e del 7% in casi di "evasione contributiva".- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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