Il divorzio è un evento traumatico che può essere reso ancora più estenuante se il patrimonio e i beni diventano teatro di battaglie. Ci sono degli accorgimenti per tutelare i propri beni in caso di divorzio che vanno al di là degli accordi prematrimoniali. In assenza di tali accordi, tutto ciò che è stato acquistato durante il matrimonio rientra nel regime della comunione dei beni, con alcune eccezioni. Ciò significa che appartengono equamente a entrambi i coniugi e che entrambi godono dei frutti che questi generano, oltre a partecipare alle spese. Tutto ciò si aggiunge all'assegno di mantenimento.
La comunione dei beni
Laddove i coniugi non scelgano una soluzione diversa, il regime della comunione dei beni è quello che si applica in modo automatico quando due persone convolano a nozze. In questi casi tutto quanto viene acquistato dopo il matrimonio rientra nel regime della comunione dei beni anche se, per principio, fanno eccezioni alcune forme di risparmio personale dei coniugi e l’eventuale titolarità di aziende. Situazioni che, almeno potenzialmente, rendono più aspre le procedure di separazione e di divorzio.
L’articolo 177 del Codice civile, in assenza di accordi diversi, prevede che fanno parte della comunione dei beni:
- i beni acquistati durante il matrimonio da uno o da entrambi i coniugi, con l’unica esclusione di quelli personali
- i frutti dei beni dei coniugi
- i proventi delle attività di ognuno dei coniugi
- le aziende costituite dopo il matrimonio e gestite da entrambi i coniugi.
Non fanno parte della comunione dei beni quelli ricevuti a titolo di risarcimento dei danni, quelli donati e quelli ricevuti in eredità.
Il regime di comunione dei beni decade con la separazione dei coniugi e i beni sono da dividere in parti uguali, debiti compresi (si pensi soprattutto al mutuo).
I beni indivisibili vanno normalmente venduti affinché il ricavato possa essere distribuito.
Tutto ciò non è applicabile se i coniugi si sono uniti in matrimonio con un accordo per la separazione dei beni.
Il regime matrimoniale della separazione dei beni
In alternativa c’è il regime di separazione patrimoniale che consente a ognuno dei coniugi di rimanere proprietario dei beni che possedeva prima del matrimonio e anche dei beni che acquista dopo essersi sposato. Il regime di separazione dei beni va di norma scelto prima del matrimonio ma può anche essere evocato successivamente con una apposita convenzione.
In Italia i coniugi non possono stringere patti nei quali decidono come distribuire i propri beni in caso di separazione e divorzio. Devono quindi attenersi all’accordo di separazione dei beni così come disciplinato dalle leggi vigenti e, in ogni caso, non possono procedere a siglare un simile accordo quando la coppia ha già deciso di intraprendere la via del divorzio, così come stabilito dalla Cassazione con la Sentenza 11012 del 2021.
Le leggi prevedono però eccezioni per la tutela della casa e del patrimonio.
Tutelare la propria casa in caso di divorzio
Quando un coniuge è l’unico proprietario della casa in cui la coppia vive, in assenza di figli è quasi automatico che la casa resterà nelle sue disponibilità. Ci sono però delle eccezioni: per esempio, l’altro coniuge può rimanere a viverci se le sue condizioni di salute non permettono altrimenti.
Se la coppia ha fatto figli, proprio perché la legge mette il loro benessere al centro, la casa sarà assegnata al coniuge con i quali vivono anche se questo non ne è il legittimo proprietario e anche se esiste un accordo di separazione dei beni.
Il diritto di abitazione della casa coniugale viene meno in alcuni casi:
- i figli non convivono più con il genitore che vive nella casa
- i figli diventano indipendenti o si trovano nella condizione di andare a vivere da soli
- il coniuge con cui vivono i figli non vive più nella casa coniugale
- il coniuge con cui vivono i figli ha una convivenza stabile o si unisce in un nuovo matrimonio.
In tutti questi casi occorre rivolgersi a un giudice affinché sancisca legalmente la fine del diritto di abitazione del coniuge.
Ci sono modi alternativi per tutelare la casa, a cominciare dalla locazione. Il diritto dell’ex coniuge di continuare a viver nella casa matrimoniale si estende solo a quegli immobili che sono da considerare la dimora abituale della famiglia e non sulla seconda casa.
Un’altra strada percorribile è quella dell’assegnazione parziale. Se l’immobile è sufficientemente ampio da potere essere diviso in due unità abitative, i coniugi possono accordarsi affinché ognuno tenga per sé parte della casa. In mancanza di un accordo ci si può avvalere del parere del giudice.
Il comodato d’uso non è una soluzione. La legge, come detto, sostiene e conferma d’abitudine che la casa coniugale è da assegnare al coniuge con cui vivono i figli e intestarla a una terza persona non è accettato dalla giurisprudenza.
Tutelare i beni in caso di divorzio
Per tutelare i beni in caso di separazione o di divorzio – e ciò include anche al casa – si può optare per il trasferimento ai figli poiché sono da considerare eredi legittimi. È una scelta che può essere fatta sia se i coniugi si sono sposati in regime di comunione dei beni o in regime di separazione dei beni.
La richiesta di trasferimento deve essere esplicitata durante la procedura di separazione e se tra i beni da trasferire ci sono anche titoli azionari o altri strumenti finanziari occorre che l’accordo sia certificato da un notaio.
I trust
Chi possiede beni patrimoniali può ricorrere al trust, ossia una forma di disposizione patrimoniale grazie alla quale il
proprietario dei beni li trasferisce a un terzo affinché vengano amministrati, il cosiddetto trustee.In un trust possono essere fatti convogliare diversi tipi di beni come, per esempio, immobili, veicoli e denaro.
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