La parrocchia di Vicofaro non può essere utilizzata come dormitorio per migranti: un cambio di destinazione d'uso che equivale ad un abuso edilizio ed è quindi da sanzionare. E su queste basi, stando a quel che riporta il quotidiano Il Tirreno, il Tar ha respinto il ricorso presentato da don Massimo Biancalani. Il "parroco dei migranti" dovrà quindi pagare la sanzione di 20mila euro che il Comune di Pistoia gli aveva comminato per non aver adempiuto alla precedente ordinanza con cui gli era stato imposto di riportare la parrocchia alla destinazione urbanistica prevista: non residenziale, ma di servizio direzionale. Sulla base di quanto riportato dalla stampa pistoiese, tutto è iniziato con l'ordinanza comunale del 20 ottobre 2022: con quell'atto, il Comune aveva disposto l’inagibilità dei locali parrocchiali della chiesa di Santa Maria Maggiore a Vicofaro, subordinandone la revoca al cambio di destinazione d'uso degli spazi in questione e ad una serie di interventi da effettuare in termini di impianti e caratteristiche igienico-sanitarie.
Don Biancalani era in particolare stato multato per non aver adempiuto all'ordinanza di ripristino che era seguita all'accertamento dell'utilizzo a dormitorio del chiostro, del deposito e del matroneo della parrocchia: un cambio di destinazione dalla funzione direzionale di servizio alla funzione residenziale che non solo aveva compromesso l'agibilità dal punto di vista igienico-sanitario, ma avrebbe nel caso dovuto essere autorizzato dall'ente comunale tramite il permesso di costruire anche qualora non fossero state eseguite delle opere. “Il complesso parrocchiale – si legge in uno stralcio della sentenza del Tar, riportata dalla testata online Reportpistoia – ha continuato ad agire come centro di ospitalità e di carità arrivando ad ospitare fino a 140 persone, sia nei locali a destinazione residenziale sia a destinazione a servizi religiosi, trasformati in camerate”. Il parroco, tramite il proprio legale, aveva deciso di ricorrere sottolineando lo stato di necessità alla base dell'accoglienza. Per contro, i giudici hanno fatto notare come don Biancalani non avesse mai presentato ricorso contro l'ordinanza di ripristino e di sgombero, ma solo contro quella con cui veniva sanzionano.
E hanno responto anche la contestazione riguardo all'importo della sanzione stessa, applicata prevedendo il massimo previsto dalla legge.
"L'importo della sanzione in misura massima è giustificato dal vincolo storico-culturale imposto all'immobile utilizzato in difformità dalla regolamentazione urbanistica - è spiegato nella sentenza - il ricorrente non ha provato di avere perduto il possesso dell'immobile urbanisticamente difforme, per il quale non è stata eseguita l'ordinanza di ripristino, ma si è limitato a dichiararsi impossibilitato ad agire sulle persone attualmente presenti nella struttura. Questa impossibilità non è stata dimostrata, essendo sempre possibile rivolgersi alle competenti autorità giudiziarie per lo sgombero dei locali abusivamente occupati".- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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