Era andata a prendere la figlia all'uscita da scuola durante l'orario destinato allo smart working, e proprio in quell'occasione aveva subìto un infortunio, cadendo per strada. Un infortunio sul lavoro, secondo il tribunale di Milano, che ha condannato l'Inail a risarcire la lavoratrice.
Il caso
La vicenda risale all'ormai lontano 23 settembre del 2020. La donna - costretta a lavorare da casa per via della diffusione del Covid-19 - era uscita per andare a prendere la figlia di 7 anni a scuola. Stando a quanto riferito, la lavoratrice, funzionaria dell'Agenzia delle Dogane, aveva avvisato i suoi superiori di questa sua piccola assenza e, intorno alle ore 12.00, aveva lasciato la sua postazione davanti al pc per uscire dall'abitazione e recarsi presso l'istituto scolastico, che distava circa un chilometro e mezzo da casa.
Durante il percorso a piedi, tuttavia, la donna era inciampata per strada, facendosi male. Si parla di "una menomazione permanente" causata da una lesione alla caviglia. La funzionaria aveva quindi avanzato una richiesta di risarcimento pari a 71mila euro, che avrebbe dovuto rifondarla delle spese mediche e dei giorni di inabilità temporanea. Nonostante che l'infortunio fosse avvenuto nel corso dell'orario di smart working, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) aveva risposto opponendo un netto rifiuto, dal momento che la donna aveva chiesto e ottenuto un permesso per andare a prendere la figlia a scuola. Per l'Inail, infatti, non si trattava di "un infortunio per rischio lavorativo" quanto piuttosto di un incidente causato dal "verificarsi di un rischio generico incombente su tutti i cittadini e comune ad altre situazioni del vivere quotidiano".
Lo scontro legale
Lo scorso 16 settembre il tribunale di Milano ha accolto della donna. A questo ha fatto seguito la sentenza del giudice del lavoro, che ha riconosciuto alla funzionaria dell'Agenzia delle Dogane un risarcimento di circa 10mila euro in quanto, come riportato dalle agenzie di stampa, "il lavoratore è tutelato tutte le volte che si allontani dall'azienda e vi faccia ritorno in occasione della sospensione dell'attività lavorativa dovuta a pause, riposi e permessi".
Non solo.
"La sospensione dell'attività lavorativa non dipende da scelte voluttuarie del dipendente ma è di volta in volta giustificata da ragioni connesse all'esercizio dei diritti personali del lavoratore che altrimenti verrebbero sacrificati", si legge ancora nella sentenza.- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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