Canone Rai, ecco cosa accade con gli arretrati

La richiesta di arretrati però non potrà spingersi oltre i 10 anni anteriori, e questo perché la prescrizione del canone è decennale

Canone Rai, ecco cosa accade con gli arretrati

Con l’introduzione, a partire dal 1° gennaio 2016, del pagamento delcanone Rai insieme alla bolletta della luce e le contestuali dichiarazioni del Governo che ciò non costituirà una sanatoria per le evasioni degli anni precedenti, si è diffuso il timore che questa potrebbe anche essere l’occasione per pretendere la riscossione degli anni arretrati. Infatti il pagamento della bolletta della luce, con la maggiorazione per il canone, sarà una sorta di “autodenuncia” e di ammissione del debito. La nuova legge, infatti, opera una “presunzione automatica” di possesso della tv per quanti hanno anche un contratto di abbonamento all’energia elettrica.

Tale presunzione, che scatta già solo per previsione normativa, potrà essere vinta (in modo da non pagare il canone Rai) mediante prova contraria fornita dall’utente o attraverso una sua autocertificazione da presentare all’Agenzia delle Entrate. La richiesta di arretrati, come ricorda quifinanza.it, però, non potrà spingersi oltre i 10 anni anteriori, e questo perché la prescrizione del canone è decennale, per come chiarito anche dalla Cassazione. Infatti, sebbene il codice civile stabilisca che tutto ciò che deve essere pagato almeno una volta all’anno (o per periodi più brevi) si prescrive in cinque anni, la giurisprudenza ha da sempre riconosciuto al canone Rai la natura di imposta e, come tale, ne segue la disciplina, ivi compreso per quanto riguarda la più lunga prescrizione di dieci anni.

Per quanto attiene, dunque, al mancato pagamento dei canoni relativi agli anni precedenti, se un abbonato non ha mai corrisposto il canone, pur in presenza di precisi solleciti ricevuti in tal senso da parte degli organismi di accertamento, oltre alla relativa sanzione gli può essere intimato il pagamento fino a dieci annualità, secondo il termine di prescrizione ordinario. Su accertamento della Guardia di Finanza può inoltre essere comminata una sanzione amministrativa di importo compreso tra 103,29 e 516,45 euro.

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