Dal 13 luglio 2007 al 17 dicembre 2014. Dopo 7 anni, e tre gradi di giudizio, l’omicidio di Chiara Poggi ha un colpevole: è Alberto Stasi. La Corte d’assise d’appello di Milano ha riconosciuto il killer nell’allora fidanzato della ragazza, da sempre sospettato numero uno per il delitto nella villetta di Garlasco. La condanna arriva dopo due assoluzioni in primo e in secondo grado: Stasi dovrà scontare 16 anni di carcere per omicidio volontario. Il procuratore generale Laura Barbaini è partita da zero, analizzando nuovamente la scena del delitto e chiedendo ulteriori perizie sulla camminata del ragazzo all’interno dell’abitazione. Ed è proprio la camminata di Stasi su un pavimento e su gradini insanguinati il punto di svolta: era impossibile non sporcarsi, mentre le sue scarpe erano pulite. Ma questo aspetto – che è diventata oggi la determinante “prova negativa” – era già saltato fuori in precedenza. L’indagine bis, richiesta dalla Corte di Cassazione, si è sostanzialmente svolta sulle stesse prove al centro dei precedenti processi, ribaltandone però i verdetti. Cos’è cambiato? Com’è potuto accadere? IlGiornale.it lo ha chiesto a due avvocati penalisti.
“La prova negativa non è un qualcosa che cade dal cielo. È un ragionamento che viene spesso applicato dai giudici; anche in questo caso, come tanti altri, è stata utilizzata correttamente. Se lo Stasi riferisce di aver fatto determinate cose, mentre da tutte le analisi non risulta che ha fatto quel che dice– e non dà delle giustificazioni o riscontri capaci di avvalorare la sua tesi – ecco la prova negativa” spiega l’avvocato Francesco Lucino. Volendo parlare in giuridichese, il caso era una “doppia conforme”, ovvero due assoluzioni. Il che, anche per i non addetti ai lavori, significa che è molto difficile ribaltare del verdetto. E invece in terzo grado al processo di appello bis, è arrivata la condanna a 16 anni. La dimensione della pena fa discutere: “È un calcolo puramente matematico. Dal momento che non sono state concesse le attenuanti generiche, la pena giudicata congrua dal giudice per questo tipo di reato è di 24 anni. C’è la riduzione per il rito abbreviato, che corrisponde a un terzo la pena. Il conto è presto fatto. Ecco, la cosa che sarebbe da chiarire è capire il perché la Corte abbia escluso l’aggravante della crudeltà”.
La prova negativa si basa dunque sull’assunto che, viste le analisi condotte, non poteva essere andata in maniera diversa. Il penalista Davide Steccanella è comunque stupido della sentenza: “Quel che mi lascia francamente perplesso del processo Stasi è che un imputato venga condannato dopo due assoluzioni, in sede di rinvio, avendo chiesto l’abbreviato, per un supplemento istruttorio fatto nell’appello di rinvio. Sia in primo grado che in secondo è stato assolto in quanto c’era un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza. Immaginarsi poi che la Cassazione annulli, e che quindi i giudici in sede di appello di rinvio rifacciano le prove nel quarto processo, è un qualcosa che stride con l’istituto dell’abbreviato”.
L’avvocato prova a spiegarci cos’è cambiato rispetto ai precedenti round in Tribunale: “La prova ritenuta evidentemente ‘nuova’, che ha modificato le valutazioni precedenti, è duplice. La seconda perizia ha preso in analisi dei gradini che non erano stati considerati nella prima. Con questa valutazione diventava ragionevolmente escludibile la possibilità che l’imputato non si fosse imbrattato almeno parte delle scarpe. La Corte di appello precedente – che aveva comunque confermato la prima sentenza – aveva analizzato la cosa, ma era andata oltre in quanto, in ogni caso, essendo decorse 16-17 dal momento della possibilità di rilevarlo sulle scarpe pulite, era trascorso un lasso di tempo sufficiente per cui se anche si fosse sporcato le scarpe, queste si sarebbero pulite. Insomma, ammesso e non concesso che non poteva non sporcarsi, c’erano sempre quelle ore di mezzo per la pulizia”. In sintesi, la Corte d’appello originaria avrebbe sbagliato nel non disporre quell’integrazione peritale sui due gradini: era stato ritenuto un aspetto non decisivo sulla base dell’assunto (sbagliato) dell’esistenza di quelle 17 ore di tempo.
Detto questo, ecco il turning point: “E qui siamo al secondo aspetto. Devono aver considerato un ulteriore elemento non accolto dalla Corte di appello: lui sale in macchina subito. A questo punto, allora, cade l’argomento delle 17 ore di intervallo tra l’imbrattamento e la scarpa pulita. Unendo due elementi – le scarpe potevano pulirsi ma essendo salito in auto una traccia avrebbe dovuta lasciarla, – ritornava a essere decisiva la perizia sui due gradini: non poteva non sporcarsi e non poteva non sporcare la macchina. Questo è il passaggio che ha consentito una pronuncia difforme”.
Steccannella conclude rimarcando i suoi dubbi: “Continuo comunque a pensare che si sia cercata più la prova assoluta dell’innocenza, che quella della colpevolezza: Stasi doveva dimostrare, al di là di ogni ragionevole dubbio, di essere innocente.
E devo dire che anche la pena conferma questo orientamento: ‘poca prova, poca pena’ diciamo noi avvocati. Se ha davvero ucciso la fidanzata, 16 anni sono un po’ pochini. Ed è stata fatta cadere l’aggravante della crudeltà, pilastro dell’accusa. Mi è sembrata una soluzione intermedia”.- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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