Il penalista: "Bisogna modificare la norma sulla legittima difesa"

Secondo l'avvocato Paolo Pesciarelli, per rendere più precisa la determinazione della legittima difesa il legislatore dovrebbe intervenire a modificare l'articolo 52 del codice penale

Il penalista: "Bisogna modificare la norma sulla legittima difesa"

La legittima difesa è prevista dal codice penale all'articolo 52. E' la norma secondo cui colui che è costretto a difendere la propria incolumità, un diritto proprio o altrui da una offesa che reputa ingiusta, può farlo anche con l'uso delle armi. Al tempo stesso si richiede che la reazione sia proporzionata all'offesa.

Ma nella pratica cosa significa? E soprattutto, quali sono i lati oscuri di questa legge? Lo abbiamo chiesto a Paolo Pesciarelli, avvocato penalista di Roma. "Con l'ultimo intervento legislativo (2006, riforma Castelli, NdR)- spiega - si è determinato che è ritenuta 'proporzionata' la reazione armata nel caso in cui una persona si introduca nell'altrui abitazione (o in spazi di privata dimora) e sia pronto ad aggredire o a porre in essere attività offensive che mettano in pericolo la vita o il diritto altrui. Il problema è che la valutazione sulla proporzionalità della reazione lascia ancora molti margini all'interprete e al giudice che applica la legge".

In che senso?
"La norma, nel tentativo di introdurre un criterio che elimini quanto più possibile il margine di discrezionalità, chiede a chi è aggredito di valutare all'istante se ci vi è desistenza da parte del ladro o pericolo di aggressione. Ma questi sono profili che nel caso concreto è quasi impossibile valutare. Soprattutto se al buio o in situazioni concitate. Emblematico è il caso di un tabaccaio negli anni '80, il quale sparò ad un rapinatore che portava con sè una pistola giocattolo senza il tappo rosso. Era ovviamente impossibile valutare se fosse un'arma vera oppure no".

Quindi servirebbe un intervento sulla legge...
"Di certo la norma dovrebbe essere ancora modificata".

In che modo?
"Toglierei dal secondo comma l'inciso "quando vi è desistenza o pericolo di aggressione". Perché è una valutazione che è impossibile fare per chi si trovi in quelle situazioni specifiche. Chi si introduce abusivamente in una proprietà o dimora altrui, dove magari ci sono bambini piccoli, si deve aspettare una reazione forte. Anche armata. Su questo non c'è ombra di dubbio".

Togliendo quindi questo inciso, reazioni come quelle dei recenti casi di cronaca potrebbero ricadere più facilmente nella legittima difesa?
"Di certo in questo modo la condotta integrerebbe senza ombra di dubbio la legittima difesa".

Si sente dire in alcuni casi "non ha nemmeno sparato in aria un colpo intimidatorio". Ma è necessario o rientra nelle leggende?
"Non esiste l'obbligo. E' una cautela, ma rientra nella sfera delle valutazioni personali. La legge non lo prevede".

Quando si parla di aggressione, si intende una colluttazione fisica oppure può bastare la minaccia che un ladro si stia introducendo nella mia proprietà?
"Leggendo il tenore letterale della norma sembrerebbe si debba essere proprio aggrediti, o comunque che si stia per essere aggrediti. Ecco perché credo sia necessario un intervento a modifica della legge".

La difesa vale solo per l'incolumità personale e di terzi, oppure anche per la proprietà privata?
"Anche per i beni e il patrimonio".

Ma se un ladro ha preso i miei gioielli e sta fuggendo, non si può intervenire.
"Se il furto è consumato, no. In questo caso si rientrerebbe nella proporzionalità e nell'omicidio volontario. E anche se la reazione è successiva alla consumazione del fatto, questa non potrebbe valutarsi come legittima difesa".

Se invece vedo

persone in difficoltà (si pensi al caso Stacchio), la legge mi permette di intervenire?
"Certamente, l'importante è essere in qualche modo "parte" della scena. La norma dice infatti 'pericolo proprio o altrui'."

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