La quarantena per i malati Covid? Non lede la libertà personale

La sentenza depositata oggi dalla Corte Costituzionale in risposta al tribunale di Reggio Emilia: la quarantena è una misura di carattere generale che limita la libertà di circolazione, non quella personale

La quarantena per i malati Covid? Non lede la libertà personale

La quarantena imposta ai pazienti affetti da Sars-Cov-2? Secono la Corte Costituzionale, la misura non limiterebbe la loro libertà personale. Questa la delibera pubblicata oggi dalla Consulta, per la precisione la sentenza n. 127 che ha avuto come redattore il giurista ed accademico Augusto Barbera.

Nella sentenza, dunque, si legge che la quarantena imposta ai malati Covid "è una misura restrittiva di carattere generale, introdotta dalla legge per motivi di sanità, che limita la libertà di circolazione (articolo 16 della Costituzione), e non quella personale (articolo 13)". Non vi sarebbe, pertanto, alcuna implicazione di giudizio sulla personalità morale e la dignità sociale della persona risultata positiva al test anti-Covid. La Consulta precisa inoltre che la misura dell'isolamento obbligatorio non comporta l'impiego della coercizione fisica, salvo restando le conseguenze penali, per cui il malato può comunque sottrarsi all'obbligo, senza che qualcuno possa di fatto impedirglielo.

La sentenza della Corte Costituzionale è arrivata in seguito alla delibera del tribunale di Reggio Calabria, che aveva invece ritenuto costituzionalmente illegittima la norma penale (articolo 1, sesto comma, e 2, terzo comma, del dl n. 33 del 2020, convertito nella legge n. 74 del 2020). Secondo il giudice, infatti, la legge non era legittima in quanto non prevedeva che il provvedimento dell'autorità sanitaria venisse convalidato entro 48 ore dall'autorità, come previsto dall'articolo 13 della Costituzione sulla libertà personale.

La Consulta ha tuttavia escluso che la misura dell'isolamento possa essere paragonata a provvedimenti come arresti domiciliari o detenzione domiciliare, citati invece come esempio dal Tribunale di Reggio Calabria. L'arresto domiciliare, così come la detenzione domiciliare, comporta anche l'impiego della forza fisica, spiegano dalla Corte Costituzionale, ed appartengono alla sfera del diritto penale.

Stessa cosa non può essere detta nei confronti delle misure applicate in merito alla diffusione del Sars-Cov-2."Pertanto, il fatto che la norma incriminatrice stabilisca che l’isolamento consegue a un provvedimento dell’autorità sanitaria non comporta la necessità costituzionale che tale provvedimento sia convalidato dal giudice ai sensi dell’articolo 13 della Costituzione", si legge ancora nel comunicato ufficiale della Consulta.

"Poiché siamo nel campo della libertà di circolazione, secondo la Corte la norma penale avrebbe anche potuto introdurre un reato che consiste nel circolare, benché consapevoli di essere positivi al virus Sars-Cov-19, senza necessità che l'obbligo dell'isolamento sia prescritto da un apposito provvedimento amministrativo", chiude la delibera.

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