Sposarsi tra cugini? Si può, non c'è nessuna legge che lo vieti

Tra chi lo condanna come incesto e chi non ci vede niente di male, per la Legge italiana il matrimonio tra cugini si può fare. Altro discorso per la Chiesta cattolica, che vede la cosa discutibile

Sposarsi tra cugini? Si può, non c'è nessuna legge che lo vieti

Al contrario di quanto si creda, non è necessario essere nell'universo de Il Trono di Spade per sposarsi tra parenti. Nessun articolo - nè codicillo - della Legge italiana, infatti, vieta il matrimonio tra cugini. Lo svela il portale d'informazione giuridica "laleggepertutti.it", facendo luce sul tabù: i cugini, essendo parenti di quarto grado, possono - effettivamente - sposarsi.

Tuttavia, se la Legge italiana non vieta il matrimonio tra cugini, qualche ostacolo lo pone - non sorprendentemente - la Chiesa cattolica, che richiede un'esplicita autorizzazione secondo le regole della procedura canonica. In poche parole, se manca la dispensa data dalla Chiesa, i cugini possono sposarsi solo in comune. In questo caso, il matrimonio non avrà effetti per l'ordinamento ecclesiastico.

Anche la - permissiva? - legge italiana, però, prevede dei limiti al matrimonio tra parenti stretti, affini e adottanti-adottati. Alcune di queste categorie, tuttavia, possono sposarsi con autorizzazione del tribunale. Non possono contrarre matrimonio, neppure con la dispensa: genitori e figli, nonni e nipoti, fratelli e sorelle, adottante e adottato, figli adottivi della stessa persona, adottato e figli del genitore adottivo, adottato e fratelli e sorelle della famiglia di origine, adottato e genitori della famiglia di origine e adottato e nonni della famiglia di origine.

Possono sposarsi con dispensa, invece: zia e nipote maschio, zio e nipote femmina, cognati, adottato e coniuge dell'adottante, adottante e coniuge dell'adottato, adottato e parenti in linea collaterale degli adottanti, ma anche suocero e nuora, suocera e genero, patrigno e figliastra e matrigna e figliastro, quando l’affinità deriva da un matrimonio dichiarato nullo. La richiesta deve essere congiunta ed è volta a farsi autorizzare a contrarre matrimonio. Il tribunale, si legge sul portale, valuta le ragioni addotte dai richiedenti e decide con decreto motivato.

La decisione del tribunale diventa definitiva dopo 10 giorni, senza che sia stato posto reclamo da eventuali controinteressati. Se l’autorizzazione è concessa, uno dei nubendi deve presentare copia del relativo provvedimento per la richiesta di pubblicazione.

Commenti
Disclaimer
I commenti saranno accettati:
  • dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
  • sabato, domenica e festivi dalle ore 10:00 alle ore 18:00.
Accedi
ilGiornale.it Logo Ricarica