Ecco perché quei divorzi non sono annullabili

In Tribunale fa discutere il fatto che sia un solo magistrato invece dei tre previsti dalla legge a presenziare all’atto

Come se non ci fossero abbastanza problemi nel mondo affannato della giustizia, il Giornale (il mio giornale!) lancia l'allarme «divorzi nulli» al Tribunale di Milano. Il che,ovviamente, crea più panico dell'Aids, dell'antrace e persino del terrorismo islamico. Vent'anni di divorzi nulli possono interessare non meno di 10mila coppie, quindi ventimila persone, senza contare i nuovi coniugi dei divorziati. Dunque: apprensione bigamia (che è reato), sospetti successori, panico per la filiazione legittima. Perché, se un divorzio è nullo, il preteso ex coniuge è ancora tale, quindi il nuovo è illegale. E se nel frattempo un divorziato è morto, chi dei superstiti è, era o sarebbe stato il legittimo erede? E la pensione di reversibilità e il Tfr sono andati al coniuge giusto o a quello che si credeva tale? E le liquidazioni monetarie distribuite, dovrebbero tornare a chi le ha elargite? Vogliamo parlare poi dei trasferimenti immobiliari fatti in esecuzione delle sentenze di divorzio, e quindi fiscalmente agevolati? Lavoro a pioggia per avvocati, notai, e agenzia delle entrate. Per non dire dei Pm, dei tribunali per i minori e, alla fine, dei giudicanti per tre gradi di giudizio. Perché ci sarebbero comunque, oltre a quelli attuali in crescita, tutti i vecchi divorzi da rifare. E non tutti congiunti, certamente: basti solo riflettere su quanti vorrebbero riprendersi i soldi dati e quanti ne vorrebbero di più, andando magari a pescare nelle eredità nel frattempo distribuite. E via dicendo. Ciascuno può appellarsi alla propria fantasia e storia personale per immaginare a cascata tutti gli eventi e i contenziosi possibili.
Questo scenario apocalittico non può avverarsi. Chi sostiene che i divorzi congiunti al Tribunale di Milano siano nulli, perché non si svolgono davanti a un Collegio composto da tre giudici, bensì davanti a un solo giudicante, si sbaglia.
Il procedimento per divorzio consensuale si svolge così: i coniugi, tramite i legali, depositano in cancelleria un unico ricorso, sottoscritto da entrambi, nel quale chiedono al tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni economiche e personali già tra loro concordate. A quel punto viene fissata dal Presidente la data dell'udienza in camera di consiglio (cioè con tre magistrati) e nel frattempo il fascicolo deve essere esaminato dal Pm che ne valuta la rispondenza alla legge e all'interesse delle parti, accertandosi che i minori non siano pregiudicati dalla volontà degli adulti. Dopodiché, se c'è l'approvazione del Pm, il tutto ritorna alla sezione e viene assegnato per l'esame a un giudice relatore che studia il caso. Poi il collegio, di tre giudici, già deciso dal presidente, si riunisce e ciascuno è responsabile di una serie di ricorsi congiunti che, come in tutti i collegi, vengono illustrati anche agli altri due componenti. Quando i coniugi divorziandi compaiono in camera di consiglio, avendo già deciso le condizioni del divorzio oramai approvate dal Pm, dovrebbero trovare tre giudici seduti sullo stesso scranno, dei quali solo uno ha letto il ricorso e gli altri hanno ascoltato la relazione che questi ha loro esposto. A Milano, alla IX sezione, non c'è un'aula disponibile e ampia fino a contenere tre giudici, le parti, gli avvocati e il cancelliere (che peraltro non c'è comunque e non per colpa dei giudici). Dunque, da oltre vent'anni, i tre magistrati che compongono il collegio - formatosi prima dell'udienza e riunitosi preventivamente per conoscere i ricorsi propri e degli altri due - ricevono le parti in tre stanze adiacenti,ma spesso si alzano e si consultano recandosi nelle rispettive stanze. Alla fine della giornata di udienza, si ritrovano per darsi reciprocamente le rispettive informazioni e per concludere il procedimento con le sottoscrizioni delle sentenze. Dunque succede esattamente quello che sarebbe avvenuto in un'unica stanza. Con i vantaggi della speditezza - a favore dei cittadini - e senza gli affollamenti tipici delle aule di giustizia. Alla rapidità ed efficienza, collaboriamo anche noi avvocati, predisponendo il testo della sentenza all'interno di moduli prestampati e consegnati dalla cancelleria, priva di organici idonei a smaltire anche questo lavoro. Naturalmente, il giudice relatore controlla parola per parola lo scritto e sovente, a molti legali, capita di doversi vergognare davanti al cliente per l'approssimazione o gli errori che i giudici non perdonano e via via correggono. Questo metodo procedurale, che non ha niente di scandaloso, anzi è davvero meritorio, a mio avviso tempestiva ed efficiente, benché sia la più oberata d'Italia in materia familiare. La Cassazione, ancora nel 2004, ha ribadito un principio giuridico noto agli operatori del diritto e consolidatosi nel tempo. Cioè: se nel procedimento civile ci fosse un' ipotesi di nullità della sentenza derivante dal vizio di formazione del collegio, questa sarebbe una nullità assoluta e rilevabile d'ufficio. Ma dopo l'emissione della sentenza, si dovrebbe applicare il principio processuale per cui i motivi di nullità si trasformano in motivi di impugnazione. Se questi motivi non si fanno valere con il ricorso d'Appello, si verifica l'impossibilità di rilevare in alcun modo e in alcun luogo la nullità. In definitiva, se non impugnata la sentenza di primo grado, non ne è più denunciabile la nullità e, dunque, vi è sanatoria di fatto senza alcun contrasto con i principi costituzionali e di legalità.
Chi ha voluto criticare l'operato dei magistrati di Milano, ha dimenticato che già venti anni fa i giudici e i presidenti che c'erano allora nella sezione, come prima e poi i colleghi succedutisi nel tempo, erano di altissima qualità giuridica. Infatti, la soluzione tecnica, creata nell'interesse di tutti, e affermatasi nel tempo, prevede che all'udienza di divorzio le parti dichiarino e sottoscrivano contestualmente di rinunciare all'appello della sentenza che viene letta in udienza.

A questo punto si realizza, senza soluzione di continuità, la sanatoria di qualsiasi nullità ipotizzabile, ancorché non esistente e non realizzatasi, e si dà vita a una sentenza sana. Non impugnabile, non annullabile, non utilizzabile come arma di ricatto, personale o mediatico. In nome della legge.

Commenti
Disclaimer
I commenti saranno accettati:
  • dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
  • sabato, domenica e festivi dalle ore 10:00 alle ore 18:00.
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
ilGiornale.it Logo Ricarica