La pace fiscale ormai è partita. L'Agenzia delle Entrate ha diramato le regole che vanno a definire la "definizione agevolata" per gli atti che riguardano gli accertamenti fiscali non ancora chiusi al 24 orrobre del 2018. Con un provvedimento adottato dal direttore dell'Agenzia delle Entrate viene definito il percorso che riguarda i termini e le modalità per i versamenti per tutte le cartelle esattoriali che rientrano nella pace fiscale.
Quali sono i tributi da pagare
Di fatto sono da sanare con pagamento tutte quelle cartelle che riguardano tributi ed eventuali contributi indicati nel prvvediemnto che introduce la pace fiscale. Resteranno fuori da questa procedura tutti gli atti definiti con altre modalità oppure impugnati entro il 24 ottobre 2018 o anche successivamente.
Come si paga
Non sarà necessarrio concordare le modalità con l'Agenzia delle Entrate e non sarà necessario inviare comunicazioni. Di fatto basta pagare l'importo in soluzione unica oppure tramite delle rate con un modello F24. Dopo questo passaggio, entro dieci giorni è necessario portare la ricevuta all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate per mettere al corrente l'Agenzia dell'avvenuto pagamento e dunque per chiudere il contenzioso.
Tutte le scadenze da rispettare
Per gli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero, il termine per il versamento in unica soluzione o della prima rata scade il 23 novembre 2018 oppure, se più ampio, entro il termine utile per la proposizione del ricorso; per gli inviti al contraddittorio il termine per il versamento in unica soluzione o della prima rata scade il 23 novembre 2018; gli accertamenti con adesione possono essere definiti versando i tributi ed i contributi dovuti entro il 13 novembre 2018.
I pagamenti a rate
Le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre.
Per ciascun atto definito va utilizzato un distinto modello F24 o F23. Entro dieci giorni dal versamento in unica soluzione o della prima rata, il contribuente consegna all’ufficio competente la ricevuta dell’avvenuto pagamento.
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