Scatta "l'esonero contributivo": chi può averlo

L'atto precisa che c'è tempo sino al 30 settembre per aderire. Nessun esonero per chi dichiara oltre 50.000 euro

Scatta "l'esonero contributivo": chi può averlo

L’esonero contributivo parziale per autonomi e professionisti iscritti alle gestioni INPS è ufficialmente ai nastri di partenza. L’ente di previdenza ha pubblicato la circolare con le istruzioni per aderire al cosiddetto “anno bianco” previdenziale e per regolare alcuni casi particolari. La normativa contenuta nella legge di bilancio per il 2021 riconosce l’esonero contributivo per gli autonomi, i commercianti, i coltivatori diretti, i coloni, i mezzadri e i professionisti ordinistici iscritti alle proprie casse di previdenza privatizzate. Confermato lo stop ai versamenti previdenziali per i medici e il personale sanitario in pensione che è stato titolare di incarichi per rispondere alle esigenze dovute al contenimento dell’emergenza pandemica. Per fare domanda ci sarà tempo sino al 30 settembre. Termine allungato di trenta giorni per i professionisti iscritti alle proprie casse previdenziali (Inarcassa, Cassa forense, Cassa biologi etc)

L’atto diffuso dall’INPS spiega che l’esonero è parziale per le somme dovute nel corso del 2021. Dovranno essere sempre versati i contributi integrativi e dei premi e contributi dovuti all’INAIL. Il limite massimo individuale sarà di 3.000 euro su base annua: soglia che sarà riparametrata su base mensile per ogni iscritto alle gestioni previdenziali. Per quanto riguarda gli iscritti INPS, l’esonero spetta ai soggetti con posizione aziendale attiva alla data del 31 dicembre 2020 e che risultino iscritti alla Gestione previdenziale alla data del 1° gennaio 2021. In ogni caso sono destinatari i soggetti che abbiano provveduto a presentare tempestiva iscrizione alla Gestione previdenziale. Sono esclusi i soggetti che abbiano avviato l’attività a partire dal 1° gennaio 2021 compreso. Per tutti sarà fondamentale dichiarare di aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019. Il requisito non rileva per i soggetti iscritti nel corso dell’anno 2020 e con inizio attività nel medesimo anno. Nel caso in cui il soggetto beneficiario dell’esonero svolga l’attività in più studi il requisito dovrà essere verificato sul codice fiscale dello studio in cui è esercitata in modo prevalente.

La circolare dell’ente previdenziale precisa che sono esclusi gli imprenditori agricoli professionali amministratori di società di capitali. Semaforo rosso anche per tutti gli autonomi con un reddito relativo all’anno 2019 superiore ai 50.000 euro. Sull’individuazione del reddito da prendere a riferimento arriva la precisazione: “Per i soggetti iscritti alle Gestioni speciali autonome dell’INPS degli artigiani ed esercenti attività commerciali e alla Gestione separata, il reddito è individuato nel reddito imponibile dichiarato nel quadro RR, sezione I o II, della dichiarazione dei redditi Persone fisiche”.

Niente esonero per i titolari di pensione erogata dall’ente, per i lavoratori subordinati e per chi non dovesse essere in regola con gli adempimenti connessi al Documento unico di regolarità contributiva-Durc.

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