"Trappolone" sul Superbonus. Ecco dove non si può usare

La misura fa una distinzione tra immobili a maggioranza di uso residenziale rispetto a quelli a maggioranza non residenziale

"Trappolone" sul Superbonus. Ecco dove non si può usare

Continuano le incertezze sul super-bonus 110%. Due settimane fa l'Agenzia delle entrate ha pubblicato la circolare n. 24 che avrebbe dovuto finalmente chiare tutti gli aspetti della misura con cui chi eseguirà dei lavori di ristrutturazione fino al 31 dicembre 2021 potrà contare su una detrazione del 110% delle spese sostenute per gli interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico.

Si tratta di una misura, dunque, che dovrebbe incentivare a porre in essere questa tipologia di interventi contribuendo a rilanciare un settore, quello edile, che ha particolarmente risentito del lockdown degli scorsi mesi. Eppure, da quado il bonus è stato lanciato continuano a restare delle incertezze tutt'altro che trascurabili, considerando che l'eventuale non rispetto delle condizioni richieste (anche se non del tutto chiaro) potrebbe significare l'esclusione dall'accesso al bonus o, peggio, l'incappare in provvedimenti amministrativi per l'accesso ad una detrazione di cui, forse, non si aveva il diritto ad usufruire.

Dopo il dubbio sulla possibilità, per le partite Iva, di utilizzare il super-bonus 110% - riportato in un precedente articolo de IlGiornale.it - ora il dubbio è sulla tipologia di edifici. L'Agenzia delle entrate, difatti, evidenzia una distinzione tra edifici condominiale a prevalente destinazione residenziale e edifici che non lo sono, come ad esempio quelli, in molte grandi città italiane, in cui accanto agli appartamenti ad uso familiare ci sono anche studi professionali (dentisti, avvocati, commercialisti ecc. ecc). Nello specifico, la prima tipologia di palazzi sono quelli la cui superfice complessiva è occupata per più del 50% da unità immobiliari destinate ad uso residenziale. Nel secondo caso, invece, il palazzo potrebbe non essere considerato più residenziale.

E allora cosa potrebbe succedere?

Ad un'interpretazione restrttiva si direbbe che sarà possibile ammettere al bonus solamente colori i quali siano proprietari e/o detentori di unità immobiliari ad uso residenziale che sosterranno le di ristrutturazione sulle parti comuni dell'edificio, mentre color i quali siano proprietari di unità immobiliari non residenziali resteranno esclusi dall'accesso al bonus sulle spese che sosterranno per quota parte, sulle medesime parti comuni dell'edificio.

Quello che succederà in questa fattispecie è, dunque, evidente: non potendo ottenere gli incentivi del 110% i condomini con immobili ad uso non residenziale non vorranno fare i lavori rendendo estremamente complesso poter deliberare i lavori; e questo nonostante nel decreto agosto il governo abbia deciso di abbassare le maggioranze in assemblea di

condominio per poter dare il via ai lavori di ristrutturazioni energetiche e sismiche, maggioranza che è ora di un terzo dei millesimi del fabbricato, anche nel caso di presenza in assemblea di almeno la metà dei condomini.

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