Bonus pure per autonomi ma controlli fino a 8 anni

Nella circolare 24/E l'Agenzia delle entrate ha chiarito alcuni aspetti del bonus

Bonus pure per autonomi ma controlli fino a 8 anni

Anche "le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni" potranno accedere al bonus 110% per ristrutturazioni ed efficientamento energetico.

A chiarirlo è l'Agenzia delle entrate - dopo il via libera ai decreti attuativi del Dl rilancio - con una circolare dell'8 agosto scorso, la 24/E, delineando alcuni aspetti della misura che non erano ancora chiari. La prima informazione rilevante è il periodo entro cui potrà essere richiesto l'accesso a questa forma di bonus. Dopo l'approvazione da parte del direttore delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, del documento di comunicazione per fruire dello sconto, è stato chiarito che la richiesta potrà essere inviata a partire dal 15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui è stata sostenuta la spesa per la ristrutturazione.

Altra novità è che potranno usufruire dello sconto i familiari del proprietario dell’immobile nel caso in cui, logicamente, abbiano sostenuto la spesa; inoltre potranno accedere anche gli inquilini e i conviventi del possessore o detentore dell’immobile. In quest'ultimo caso, la richiesta sarà considerata valida anche se la riguarda un immobile diverso dall’abitazione principale, mentre per gli immobili concessi in locazione o comodato d’uso non sarà possibile ottenerlo.

Entrano tra gli aventi diritto ad accedere al bonus 110% - ma solo per una parte - anche gli autonomi e le partite Iva che abbiano sostenuto spese per gli immobili collocati all’interno di condomini, in quota parte per i lavori sulle parti comuni. Per quanto riguarda le singole unità immobiliari questa categoria di lavoratori non potrà accedere all’incentivo, che resta valido, dunque, solo per i cespiti che non attengono all’attività d’impresa. Pertanto, le partite Iva potranno accedere al bonus solo per:

  • Beni strumentali alle attività d’impresa, d’arte o professione;
  • Immobili che costituiscono l’oggetto dell’attività d’impresa;
  • beni patrimoniali appartenenti all’impresa.

Esclusi in toto, invece, i forfettari salvo nel caso in cui decidano di cedere i loro crediti fiscali a un’impresa o a un istituto bancario o finanziario. Come riportato ad un articolo de IlGiornale.it, però, bisogna stare molto attenti a non commettere errori nelle dichiarazioni e a fare attenzione dovranno essere sia il fornitore che ha applicato lo sconto sia che ha acquistato il credito d’imposta, perché potrebbero incorrere in sanzioni serie.

Il bonus 110%, difatti, è una misura a cui si può accedere in modalità differenti:

  • anticipare l’importo ottenendo poi il rimborso
  • attraverso uno sconto sul corrispettivo dovuto, fino a degli importi massimi, il quale sarà anticipato dai fornitori delgli interventi, che lo recupereranno sotto forma di credito d’imposta, per un importo pari alla detrazione spettante;
  • cedendo il credito d’imposta ad altri soggetti tra cui gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

L'Agenzia delle entrate ha stabilito un termine di 8 anni per effettuare i controlli dovuti sulla regolarità degli importi richiesti in forma di bonus, e nel caso di errori le sanzioni potrebbero andare dal 100% al 200% dei crediti inesistenti utilizzati.

Ad esempio, in caso di errore nel conteglio degli importi dovuti ad cumulo di interventi previsti nel bonus 110% che è possibile sommare, nel caso di conteggi errati la sanzione pecuniaria potrebbe aggirarsi tra i 2mila e i 15mila euro in caso di asservazione infedele Questo potrebbe avvenire nel caso in

cui si decida di ottenere il rimborso sull'importo complessivo.

Nel caso in cui invece vi sia la cessione del credito, saranno direttamente i fornitori o gli altri cessionari a rispondere per l'eventuale errore sul credito

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