Nella Legge di bilancio 2020 troviamo anche il cosiddetto bonus facciate, quella misura che porta dal 50% al 90% la detrazione Irpef, spalmata in dieci anni, della somma spesa per i lavori di tinteggiatura e rifacimento delle facciate.
Dal momento che in Italia 88 edifici su 100 hanno più di 30 anni, un provvedimento del genere appariva quanto mai necessario per rivedere il patrimonio residenziale del Paese, fin troppo degradato oltre ogni limite. Come fa notare Il Corriere della Sera, al fine di avere ben chiara in testa la situazione, basti pensare che a Milano troviamo 41mila stabili nelle condizioni sopracitate, mentre a Roma addirittura quasi 116mila.
Il problema di fondo è uno: la legge presenta ancora enormi lacune. In attesa che l'Agenzia delle Entrate chiarisca il da farsi mediante circolari, è bene fare un quadro generale su quanto già sappiamo.
Innazitutto la norma ha un'impronta culturale ma ha anche un inevitabile impatto economico. Le imprese edili, infatti, contano sulle ristrutturazione per il 70% del loro fatturato nel campo residenziale a fronte del 30% relativo alle nuove costruzioni.
Ci sono delle regole precise. L'edificio in questione deve essere situato in un'area urbanizzata, in un luogo dove cioè non vi siano solo rari stabili isolati. Nel caso in cui l'intervento si limiti alla sola tinteggiatura della facciata, l'amministratore pagherà con bonifico l'impresa selezionata e farà la ripartizione delle spese.
Non esistono tetti di spesa e sono agevolabili gli interventi su balconi, fregi delle facciate e superfici opache. L'agevolazione riguarda le spese sostenute nel 2020 salvo proroghe; il criterio di cassa si applica anche alle opere pagate quest'anno, anche se deliberate in passato.
Sono necessari chiarimenti
Il discorso si complica se, oltre alla tinteggiatura, l'intervento punti a rifare l'intonacatura per oltre il 10% o se l'azione influenza il cosiddetto comportamento termico dell'edificio. In questi casi il bonus del 90% subentra al raggiungimento di certi requisiti.
Quali? Quelli previsti dal Decreto Mise 26 giugno 2015 sulle “metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici” e dalla tabella 2 Decreto Mise 26 gennaio 2010, inerente alla “trasmittanza termica”. Servirà, in questo caso, una relazione tecnica da inviare all'Enea.
Ricordiamo inoltre che l'agevolazione sulla facciata non ammette la cessione del credito; chi è a rischio incapienza dovrà quindi fare attente valutazioni.
Ma la norma presenta diversi interrogativi. Se la definizione di “superfici opache” esclude le superfici vetrate, è dubbio se le gronde debbano essere considerate “elemento decorativo”, il quale rientrebbe a pieno titolo tra le componenti agevolabili.
Da precisare anche il concetto di “facciate esterne”: usufruiscono del bonus anche le facciate che danno all'interno di un cortile racchiuso da un condominio?Nebbia anche sui condomini misti, che presentano appartamenti e negozi confinanti. Già, perché in caso di opere di manutenzione i soggetti Irpef hanno diritto al bonus facciate, quelli Irpses no.
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