Cambio gestore telefonico: si pagano lo stesso le penali

Dal 2007 la facoltà di passare da un operatore telefonico all’altro è garantita dalla legge Bersani, ma è stata aggirata dalle compagnie

Cambio gestore telefonico: si pagano lo stesso le penali

Cambiare gestore ha ancora dei costi che possono ammontare tra i 30 e i 100 euro. Eppure dal 2007 la facoltà di passare da un operatore telefonico all’altro è garantita dalla legge Bersani (decreto n. 7 del 31 gennaio 2007, convertito nella legge n. 40/2007) che, perfacilitare la concorrenza nel settore, ha abolito le penali in caso di recesso anticipato dai contratti telefonici. Ma a quanto pare la norma, come racconta il Fatto Quotidiano, sarebbe stata aggirata prontamente dalle compagnie con una voce di spesa che viene etichettata in diversi modi: “contributi di disattivazione”, “importo per dismissione”, “costo per attività di migrazione”, per Telecom “costo disattivazione linea”, per Teletu “contributo disattivazione”, per Tiscali “contributo di disattivazione” e per Vodafone “corrispettivo recesso anticipato”.

L'Agcom è intervenuta più volte per disciplinare le procedure di passaggio da un operatore all’altro, precisando “che i costi devono risultare correlati ai costi effettivi che l’operatore sostiene, mentre per le procedure riguardanti il trasferimento ad altro operatore non dovrebbero essere neppure applicati”. Lo scorso febbraio, infatti, nel disegno di legge sulla concorrenza approvato dal Consiglio dei ministri per un soffio è saltata lareintroduzione di una nuova penale a carico degli utentiche lasciano un operatore telefonico, fisso e mobile, prima della scadenza contrattuale delle promozioni che possono arrivare a 24 mesi. Ma una protesta delle associazioni dei consumatori è riuscita a fermare l'ennesimo assist alle compagnie telefoniche. “L’unica misura seria che va introdotta è la portabilità, ossia zero spese di chiusura, come avviene per i conti correnti. Tutto il resto è un pannicello caldo”, spiega l’Unione nazionale consumatorisecondo cui per rendere efficace il ddl concorrenza: “Bisogna prevedere zero spese di chiusura anche in caso di offerte promozionali legate a sconti tariffari e un nuovo tetto di durata alle offerte promozionali che devono passare da 24 a 12 mesi.

Mentre – conclude – in presenza di beni in offerta, tipo modem o smartphone in omaggio o scontati, in caso di recesso anticipato il consumatore dovrà versare una spesa commisurata al valore del bene al momento del recesso”.

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