Ecco la verità su conto cointestato e 730: cosa accade

Un pagamento per una spesa detraibile effettuato con un conto corrente cointestato non ostacola il diritto alla detrazione integrale. Ciò che vale è il documento di spesa intestato al contribuente

Ecco la verità su conto cointestato e 730: cosa accade

Un pagamento compiuto tramite un conto corrente cointestato consentirà di godere di una detrazione fiscale Irpef in misura integrale e non solo del 50%. Attenzione, però. Perché per vedersi riconosciuto lo sgravio totale è necessario che il documento di spesa sia intestato al contribuente. È quanto ha chiarito il sottosegretario al ministero dell’Economia, Maria Cecilia Guerra, rispondendo all’interrogazione in Commissione Finanze della Camera del 21 aprile 2021 che richiamava una sentenza della Commissione tributaria provinciale di Perugia sulla detraibilità Irpef dei pagamenti effettuati da conto corrente cointestato.

Una precisazione, questa, che contraddice quanto stabilito dalla sentenza numero n. 104 emessa lo scorso 4 dicembre 2020 e depositata il 26 febbraio dell’anno successivo, della Ctp perugina e che, quindi, sembra dare ragione al ricorrente contro l’Agenzia delle Entrate che ha emesso nei suoi confronti una cartella di pagamento per il recupero parziale a titolo di rimborso. Come racconta il sito informazionefiscale.it il contribuente in questione è cointestatario con il coniuge di un conto utilizzato per il pagamento della spesa per la quale è prevista la detrazione. Eppure di tale sgravio ne ha beneficiato solo di una parte. Per questo il ricorrente si era rivolto al giudice tributario per contestare il mancato riconoscimento integrale del benefico. La Ctp di Perugia, però, ha respinto la sua domanda condannandolo a restituire la somma spettante.

Due sono i motivi dietro questa decisione. Il contribuente, nel corso del giudizio, non sarebbe stato in grado di dimostrare la provenienza delle somme presenti sul conto cointestato usate per il pagamento dell’oggetto per il quale era prevista la detrazione. Inoltre, lo stesso ricorrente non è riuscito a provare la sua titolarità esclusiva. In altre parole, il no alla detraibilità integrale sarebbe legato al fatto che il soggetto non è riuscito a provare di aver sostenuto da solo la spesa.

"Secondo i principi generali dell’ordinamento fiscale, il diritto alla deduzione/detrazione spetta a condizione che l’onere deducibile/detraibile sia effettivamente sostenuto dal soggetto intestatario del documento di spesa. In generale, l’onere può considerarsi sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa", ha indicato la Commissione.

Ma la tesi difensiva dell’istante si è battuta su un altro punto: con riferimento ai conti cointestati esiste il principio della solidarietà attiva e passiva stabiliti dagli articoli 1292 e 1854 del Codice civile. In termini semplici, per quanto riguarda il conto corrente cointestato ognuno degli intestatari può disporre interamente della somma depositata.

Ma la Ctp di Perugia ha respinto il ricorso in quanto deve essere sempre fornito l’onere della prova con riguardo alla titolarità della spesa oggetto di detrazione. Secondo l’organo giudicante all’interno del corrente cointestato la liquidità disponibile è riconosciuta nella misura del 50%. Pertanto la detrazione della spesa deve essere accordata solo per metà.

Sulla questione della detrazione fiscale è, quindi, intervenuto il sottosegretario al ministero dell’Economia, Maria Cecilia Guerra, che ha specificato che "l'onere può considerarsi sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa, non rilevando a tal fine l'esecutore materiale del pagamento, aspetto quest'ultimo che attiene ai rapporti interni fra le parti".

A tal proposito viene richiamata una risposta a interpello delle entrate, in cui si riconosceva il diritto alla detrazione anche in un caso di un pagamento effettuato con la carta bancomat intestata al figlio, per pagare le spese detraibili riferite alla madre, sempre con obbligo di tracciabilità, supportata dalla dichiarazione dell’istante che riferisce di aver rimborsato in contanti la spesa sostenuta al figlio.

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