Il documento di riferimento è la circolare 24/E che l’Agenzia delle entrate ha reso pubblica il 7 luglio 2022 e ha usato, tra le altre cose, per redigere una guida utile agli sconti fiscali, ossia alle spese che il contribuente può dedurre dai redditi dichiarati.
La medesima circolare disciplina, insieme alla 28/E del 25 luglio 2022, l’insieme dei documenti che il contribuente deve esibire per accedere alle diverse agevolazioni - tra le quali il Superbonus 110% - per l’efficientamento energetico e l’adeguamento ai principi antisismici degli immobili.
Qui ci concentriamo esclusivamente sulle spese deducibili che esulano da bonus e agevolazioni e che quindi riguardano ogni cittadino.
I documenti necessari
Per compilare la dichiarazione occorre che vengano esibite ogni forma di reddito, ossia:
- Reddito da lavoro dipendente (o assimilabile)
- Reddito da attività assimilabili al lavoro autonomo
- Compensi da lavoro autonomo non derivanti da attività professionale
- Redditi da locazioni brevi
- Redditi diversi
Tutte queste informazioni sono riconducibili alla Certificazione unica (Cu) mentre i redditi di capitale necessitano dell’opportuna certificazione (Cupe).
Le spese detraibili sono descritte negli articoli 15, 16 e 16 bis del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) e non possono essere sottratte per intero dall’imposta lorda, ogni tipologia di spesa risponde a logiche di detrazioni differenti, normalmente espresse in termini percentuali.
Le spese sanitarie
Per potere accedere alla detrazione del 19% delle spese, il contribuente deve superare la soglia di 129,11 euro annui destinate alla salute. Si tratta di fatto una franchigia. Chi dovesse avere speso meno di tale importo non ha diritto a detrazioni.
Vanno considerate anche le spese sanitarie relative a familiari fiscalmente a carico ma anche quelle sostenute in favore di familiari i quali, pure non essendo a carico del contribuente, hanno diritto all’esenzione dal ticket. L’importo massimo detraibile è di 6.197.48 euro.
Le necessità lessicali burocratiche possono disorientare il cittadino, per questo motivo va specificato che la distinzione tra “spese mediche generiche” e “spese mediche specialistiche” è mirata a stabilire quali spese siano riconducibili a portatori di handicap (così come da articolo 10 Tuir).
Possono essere dedotte le spese relative a:
- prestazioni rese da un medico generico (comprese quelle di medicina omeopatica)
- acquisto di medicinali da banco e/o con ricetta medica (anche omeopatici)
- prestazioni specialistiche
- analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, terapie
- prestazioni chirurgiche
- ricoveri per degenze o collegati ad interventi chirurgici
- trapianto di organi
- cure termali (escluse le spese di viaggio e soggiorno)
- acquisto o affitto di dispositivi medici/attrezzature sanitarie, comprese le protesi sanitarie
- assistenza infermieristica e riabilitativa
- prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona
- prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo
- prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale
- prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.
Se si tratta di spese sostenute nell’ambito del Sistema sanitario nazionale (Ssn), la detrazione compete per l’importo del ticket pagato.
Interessi passivi su mutui
Sono deducibili, in ragione del 19%, gli interessi passivi, le quote di rivalutazione e gli oneri accessori derivanti da mutui. Ci sono dei limiti che variano a seconda dello scopo ultimo dell’immobile per il quale è stato acceso il mutuo ma, in linea generale, sono detraibili:
- l’intero importo delle maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni del cambio di valuta relative a mutui stipulati in altra valuta
- la commissione spettante agli istituti di credito per la loro attività di intermediazione
- gli oneri fiscali (compresa l’imposta per l’iscrizione o la cancellazione di ipoteca e l’imposta sostitutiva sul capitale prestato);
- la penalità per anticipata estinzione del mutuo.
Non possono invece essere detratte queste voci:
- spese di assicurazione dell’immobile
- spese inerenti all’onorario del notaio per la stipula del contratto di compravendita
- le imposte di registro, l’Iva e le imposte ipotecarie e catastali, connesse al trasferimento dell’immobile
- le spese per l’incasso delle rate di mutuo.
Allo stesso modo non esiste detrazione per gli interessi versati in seguito ad aperture di crediti bancari, di cessione dello stipendio o di interessi derivanti da contratti diversi dai mutui, anche se sono stati erogati con garanzia su immobili.
Spese di istruzione
Sono intese le spese diverse da quelle universitarie, la detrazione del 19% è quindi relativa alle spese di frequenza di:
- scuole materne
- scuole elementari e medie
- scuole superiori
siano queste private o statali. La definizione di spese è vaga, quindi vanno fatte alcune precisazioni. Prima di tutto va sottolineato che non sono detraibili le spese sostenute per l’istruzione impartita all’estero, giacché i benefici fiscali riguardano soltanto il sistema di istruzione nazionale.
Tra le spese deducibili, per principio, rientrano quelle relative alla frequentazione scolastica. Ne fanno quindi parte i costi per la mensa, per le gite scolastiche e anche per il trasporto casa-scuola e viceversa, a tale scopo occorre però un abbonamento di trasporto e non fa stato il costo del singolo titolo di viaggio.
Il limite delle detrazioni è di 800 euro l’anno per studente.
Le peculiarità delle detrazioni delle spese universitarie sono molteplici e variano anche in base alla facoltà a cui lo studente è iscritto. Ci sono tuttavia dei capisaldi che prevedono lo sconto fiscale delle:
- tasse di immatricolazione ed iscrizione (anche per gli studenti fuori corso)
- spese sostenute per la “ricognizione”, la tassa universitaria che deve pagare chi non ha rinnovato l’iscrizione per almeno due anni consecutivi e intende poi ricominciare gli studi
- soprattasse per esami di profitto e laurea
- partecipazioni ai test di accesso ai corsi di laurea
- frequenze dei Tirocini formativi attivi per la formazione iniziale dei docenti
In questi casi sono possibile detrazioni del 19% limitatamente agli atenei statali. Per quelli non statali valgono le tabelle pubblicate dal ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca (Miur).
Non possono invece essere sottoposti a detrazione:
- i contributi pagati all’università pubblica relativamente al riconoscimento di una laurea conseguita all’estero
- i costi relativi all’acquisto di libri scolastici, strumenti musicali, materiale di cancelleria, viaggi ferroviari e di vitto e alloggio necessari per consentire la frequenza della scuola.
Erogazioni liberali
Si possono detrarre, in ragione del 19%, le donazioni fino a un massimo di 2.065,83 euro. Occorre tuttavia conservare la ricevuta del versamento nella quale deve essere riportato il nome dell’organizzazione beneficiaria.
Sono considerate detraibili le erogazioni in favore di:
- Onlus, secondo i parametri descritti nell’articolo 10 del Decreto legislativo 460/1997
- organizzazioni internazionali di cui l’Italia è membro
- organizzazioni che abbiano, tra gli statuti, finalità di interventi umanitari
- amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali ed enti pubblici non economici
- associazioni sindacali di categoria.
Le erogazioni fatte ad associazioni sportive dilettantistiche possono essere dedotte fino a un massimo di 1.500 euro. Le quote di affiliazione a una qualsiasi associazione sportiva non è intesa al pari di un’erogazione liberale e quindi non può essere dedotta.
I contributi versati alle società di mutuo soccorso possono pure essere detratti ma al massimo fino a 1.300 euro.
Premi assicurativi
Dall’imposta lorda può essere dedotto il 19% dei premi relativi a determinate polizze, tra queste:
- quelle sulla vita o contro gli infortuni stipulate o rinnovate prima del 31 dicembre 2000
- quelle che coprono il rischio di morte e di invalidità permanente stipulate o rinnovate a partire dal 1. gennaio 2001.
Possono essere detratti anche i premi relativi ad altri tipi di assicurazioni se il contraente è anche l’assicurato a prescindere dal beneficiario. Oltre a questa possibilità, se ne delineano altre, le cui principali sono:
- il contraente è anche il soggetto assicurato e vive a carico del contribuente
- il contribuente è il soggetto assicurato e un suo familiare è il contraente
- il contraente è un familiare a carico, così come lo è il soggetto assicurato.
Il limite della detraibilità è di 530 euro, che diventa di 750 euro se tra i beneficiari ne figura uno con gravi disabilità. Se la polizza ha per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani il limite massimo detraibile è di 1.291,14 euro.
Contributi previdenziali e assistenziali
Si tratta di un capitolo delle detrazioni di particolare interesse, non tanto per le voci che possono essere dedotte dall’imposta lorda ma per l’esatto contrario. Ci sono posizioni che non possono essere utilizzate, tra queste:
- le somme versate all’Inps per l’abolizione del divieto di cumulo tra pensione di anzianità e attività di lavoro
- le somme versate per sanzioni ed interessi moratori comminati per violazioni inerenti i contributi versati
- le tasse di iscrizione agli albi professionali
L’argomento è vasto e prende in considerazione anche il riscatto della propria laurea o di quella di familiari a carico del contribuente. Per questa detrazione non è previsto un limite massimo – coincide quindi con l’intera spesa – a prescindere dal reddito complessivo.
I contributi versati ai fondi integrativi del Sistema sanitario nazionale possono essere dedotti al massimo in ragione di 3.615,20 euro.
Crediti di imposta e altre detrazioni
Quello relativo ai crediti di imposta è un capitolo delle detrazioni complesso e articolato, a partire dalle agevolazioni concesse a chi, tra il 1. gennaio 2021 e il momento in cui la dichiarazione dei redditi viene presentata, ha acquistato un immobile da adibire a prima casa entro dodici mesi dopo averne venduto uno sfruttando le medesime agevolazioni.
La detrazione sulla prima casa per gli under 36 risponde è disciplinata appannaggio dei contribuenti che:
- non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui è stato fatto il rogito
- hanno un Isee inferiore ai 40.000 euro l’anno.
C’è spazio anche per le locazioni, in virtù di quanto disposto dal Decreto legge 41/2021 che disciplina l’esonero dalla pressione fiscale dei canoni non percepiti, purché sia in grado di dimostrare l’intimazione di sfratto all’inquilino o l’avvenuta ingiunzione di pagamento. La detrazione possibile, in questo caso, è pari alle maggiori imposte versato.
Vengono regolamentati anche il credito di imposta relativo agli immobili danneggiati dal terremoto in Abruzzo e quello inerente ai capitali investiti all’estero.
Il credito di imposta per l’acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico, pari al 19% del costo e al massimo pari a 250 euro per abbonato, definisce il termine “abbonamento” associandolo un qualsiasi titolo di
trasporto che consenta di effettuare un numero illimitato di viaggi.Prevista anche la detrazione del 19% delle spese funebri sostenute anche per conto di persone esterne al nucleo famigliare, in ragione massima di 1.550 euro.
- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
- sabato, domenica e festivi dalle ore 10:00 alle ore 18:00.