A novembre i nuovi assegni Per chi cambia la pensione

Le pensioni di novembre saranno più alte soltanto per alcuni: ecco i requisiti richiesti (e chi deve presentare domanda)

A novembre i nuovi assegni Per chi cambia la pensione

Aumento delle pensioni in arrivo, ma non per tutti. Nel mese di novembre gli assegni erogati dall'Inps saranno più alti anche se, è importante sottolinearlo, la novità riguarderà soltanto alcuni cittadini.

Per chi scatta l'aumento

Le pensioni di novembre saranno più corpose soltanto per coloro che percepiscono assegni di invalidità. L'Inps riconoscerà la maggiorazione sociale a favore dei soggetti titolari di pensione di invalidità civile totale al 100%, sordi, ciechi civili assoluti e inabilità ex legge 222/1984.

L'aumento in questione, definito "incremento al milione", riguarda un incremento fino a 651,51 euro per 13 mensilità, riconosciuto dalla legge 448/2001 per i soggetti che abbiano superato i 60 anni di età, ed esteso, con la sentenza della Corte Costituzionale 152/2020 e il dl 14 agosto 2020 n.104, anche ai soggetti che siano stati riconosciuti "invalidi civili totali, sordi o ciechi civili assoluti" a partire dai 18 anni di età.

Come e chi deve presentare la domanda

Assegni più alti spetteranno dunque a invalidi che abbiano compiuto i 18 anni. Come spiegato, non è infatti più necessario attendere il traguardo dei 60 anni. Questi troveranno nel cedolino di novembre gli arretrati maturati nei mesi precedenti, a cui si sommeranno gli aumenti in questione. In certi casi, quindi, le pensioni del prossimo mese potranno arrivare anche a 2mila euro.

Gli invalidi al 100% titolari di prestazioni di invalidità e in possesso dei requisiti di legge riceveranno l'adeguamento in automatico, con data di decorrenza fissata al 20 luglio 2020. Per loro non sarà necessario presentare alcuna domanda.

Chi invece è titolare di pensione di inabilità ex legge 222/1984 dovrà presentare una domanda attraverso i canali dell'Inps o i patronati. Tutte le domande presentate entro il 30 ottobre 2020 avranno una decorrenza riconosciuta dal primo giorno di agosto 2020; in tutti gli altri casi la stessa decorrenza partirà dal primo giorno del mese successivo alla domanda.

Occhio al reddito

Altro punto focale da considerare riguarda il reddito annuo personale. Come ricorda quifinanza.it, questo valore non deve infatti superare la soglia di 8.469,63 euro, estesa a 14.447,42 euro se consideriamo il reddito cumulato con il coniuge qualora il soggetto considerato sia coniugato.

Ricordiamo che nella valutazione del requisito rientrano i redditi di qualsiasi natura, cioè quelli assoggettabili ad Irpes, a tassazione corrente e separata, i redditi tassati alla fonte ed esenti da Irpef, sia del titolare che del coniuge.

Non rientrano, infine, nel calcolo reddituale i seguenti redditi: pensioni di guerra, indennità di accompagnamento, reddito della casa

di abitazione, importo aggiuntivo di 154,94 euro, trattamenti di famiglia, indennizzo per soggetti danneggiati da complicanze irreversibili per via di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione emoderivati.

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