Il Covid sta facendo sentire la sua presa anche durante questi mesi estivi. Sale il numero dei malati e quello delle ospedalizzazioni e, benché di natura diversa rispetto alle preoccupazioni della sanità, anche vettori e operatori turistici si pongono delle domande. Il quid è comprendere come comportarsi se un cliente chiede il rimborso per un viaggio o un soggiorno non goduto proprio a causa del Covid.
Il Codice civile è chiaro nel disciplinare quali sono i requisiti per ottenere il rimborso di servizi già pagati e dei quali non si è usufruito per motivi di forza maggiore.
Chi contattare
La prima cosa da fare è avvertire l’operatore turistico, l’agenzia di viaggi o la struttura ricettiva presso la quale abbiamo prenotato il viaggio o il soggiorno, segnalando la necessità di aprire una procedura per il rimborso che deve essere supportata dall’esito del tampone e da un certificato medico.
Questo vale anche per i vettori di viaggio. Trenitalia ha una pagina web mediante la quale spiega ai propri clienti quale procedura seguire, altrettanto fanno le compagnie aeree sui rispettivi siti web.
Il Codacons però mette l’accento su alcuni comportamenti non proprio ligi con cui i consumatori potrebbero doversi confrontare e ricorda le regole generali da conoscere.
Cosa sapere
I passeggeri aerei che hanno contratto il Covid hanno il diritto al rimborso dell’intero biglietto che deve essergli restituito secondo le modalità con cui è stato comprato. Questo vuole dire che, per esempio, se il viaggio è stato acquistato con carta di credito, l’intero importo verrà accreditato sul medesimo mezzo di pagamento.
Se il volo fosse cancellato dalla compagnia aerea sempre a causa Covid, il passeggero ha diritto a una compensazione economica da 250 a 600 euro.
C’è poi la questione rimborso o voucher, ovvero il buono che dà diritto di godere in un futuro del viaggio o delle ferie non godute. La soluzione del buono piace a diversi operatori, avverte il Codacons, che lo propongono ai clienti in luogo del rimborso il quale, sostengono, potrebbe essere soggetto a penali. L’associazione per la tutela dei consumatori non ci sta e ricorda che abbiamo diritto alla restituzione dell’intera somma pagata.
Le regole dei voucher
Chi preferisse il buono al rimborso deve sapere che vigono ancora le norme varate nel 2020 con il Decreto Cura Italia. I voucher devono avere validità di 30 mesi e, benché non sia un obbligo di legge, diversi operatori ne permettono la cessione a terzi.
A 30 mesi deve corrispondere anche la validità dei voucher emessi dai vettori di trasporto ma, già dopo un anno dall’emissione, si può chiedere il rimborso totale del buono che deve essere effettuato entro i 14 giorni precedenti alla scadenza dello stesso, quindi in linea teorica anche mesi dopo la richiesta di liquidazione economica.
Se operatori o vettori dovessero essere recalcitranti nel concederci quanto è in nostro diritto, si può aprire una segnalazione sul sito del Codacons.
Se ci si ammala all’estero?
Poiché questa ennesima ondata di Covid sembra non risparmiare nessun Paese, occorre tenere conto dell’evenienza di contrarre il virus quando si è in ferie, magari in una Nazione in
cui l’accesso alle cure è particolarmente costoso. Molte compagnie di assicurazioni offrono pacchetti per la copertura di questo tipo di eventi, a ognuno il compito di prenderli in considerazione o meno.- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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