Fermo amministrativo, sparisce l'imposta: ecco cosa cambia

Da oggi non si dovranno più pagare 32 euro dell'imposta di bollo necessaria per cancellare il fermo amministrativo sui veicoli. Il chiarimento dell'Agenzia delle Entrate

Fermo amministrativo, sparisce l'imposta: ecco cosa cambia

A partire da oggi, 5 marzo, scatteranno nuove modalità di cancellazione del fermo amministrativo in seguito a un provvedimento di revoca per il pagamento integrale cui i contribuenti colpiti dovevano fin qui farsi carico.

In altre parole non si dovranno più pagare 32 euro per l'imposta di bollo necessaria al fine di cancellare il fermo amministrativo sui veicoli. Questa novità era stata inserita nella legge di Bilancio 2020 e sarebbe dovuta partire lo scorso primo gennaio. È tuttavia diventata operativa soltanto adesso, dopo l'esito di un'istanza di interpello dell'Aci.

Le novità in arrivo

Andiamo con ordine. Innanzitutto, come ha annunciato la stessa Aci, la gestione delle pratiche relative al fermo amministrativo dei veicoli – quindi cancellazione della sospensione e cancellazione/revoca del fermo – viene effettuata dai Concessionari e dagli agenti per la riscossione solo e soltanto in modalità telematica, utilizzando l'applicativo Sw, denominato "Copernico 3 per i Concessionari".

Tornando alle novità più importanti, le misure sono operative da oggi e si applicano ai provvedimenti di revoca del fermo amministrativo emessi dai Concessionari della riscossione dal primo gennaio 2020. Come specifica l'Aci, le cancellazioni con provvedimento di revoca datato ante 2020 dovranno invece “continuare a essere effettuate su richiesta di parte e con il pagamento di 32 euro a titolo di Imposta di bollo”.

Il chiarimento dell'Agenzia delle Entrate

Erano sorti dei dubbi in merito all'assolvimento o meno dell'imposta di bollo unificata. A parare dell'Aci l'introduzione del nuovo processo prevede un automatismo nelle comunicazioni tra Concessionari e Agenti delle riscossioni e Pra , il quale “fa venire meno il presupposto impositivo per l’applicazione dell’Imposta di bollo”. È per questo motivo che “la richiesta di assolvimento di tale Imposta, in assenza di un atto o documento che ne costituisce l’oggetto come previsto dall’art. 1 del DPR n. 642/1972, non sarebbe legittima e inutilmente vessatoria per il contribuente”.

Aci ha chiesto un parere all'Agenzia delle Entrate.

Quest'ultima ha ribadito che la nuova modalità esclude “la presentazione di qualsiasi domanda da parte del contribuente indirizzata al PRA, al fine di ottenere la cancellazione del fermo dei veicoli a motore” e dunque “venendo a mancare l’istanza del contribuente, diretta ad un ente pubblico in relazione alla tenuta di un pubblico registro tendente ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo, come prevede l’articolo 3 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, viene a mancare l’oggetto dell’imposta di bollo”. In definitiva la stessa Agenzia ritiene “condivisibile” la soluzione interpretativa prospettata dall'Aci.

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