Spese ai "raggi x": ora è caccia alle "prove"

L'Agenzia delle Entrate dà informazioni precise nella circolare n.7/e del 25 giugno: nel caso in cui il prestatore del servizio non abbia indicato le modalità di pagamento, ecco quali altri documenti fornire come prova

Spese ai "raggi x": ora è caccia alle "prove"

Nella lunga circolare dello scorso 25 giugno (ben 539 pagine), l'Agenzia delle Entrate dedica molta attenzione alla tracciabilità delle detrazioni Irpef, e chiama gli operatori dei Caf e gli intermediari abilitati a svolgere attività di controllo dei documenti presentati dai contribuenti.

Ciò comporta, secondo quanto si legge nella stessa comunicazione del Fisco, che nel caso in cui venga presentata come prova della tracciabilità dei pagamenti una fattura, una ricevuta fiscale oppure un estratto conto della carta di credito, gli operatori devono provvedere ad acquisire la documentazione e verificarne la conformità, eliminando tutte le altri informazioni giudicate non pertinenti. Caf ed intermediari, insomma, dovranno occuparsi anche dell'attività di verifica e di controllo.

Nella circolare dell'Agenzia delle Entrate non viene però fatta alcuna menzione di eventuali semplificazioni per aiutare i contribuenti nell'operazione di tracciabilità degli oneri necessaria per ottenere la detrazione Irpef del 19%.

Dimostrare la tracciabilità delle spese

Il Fisco spiega che per dimostrare l'impiego di mezzi di pagamento tracciabili si può presentare un'annotazione in fattura,ricevuta fiscale oppure documento commerciale da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio o della cessione dei beni. In questo modo i compiti dell'operatore del Caf o dell'intermediario incaricato non saranno troppo onerosi rispetto al solito. Nel caso in cui nel documento che attesta l'avvenuta spesa il prestatore del servizio non abbia fatto alcuna mezione della modalità di pagamento, è allora necessaria una prova dell'avvenuta transazione tracciata tramite le seguenti modalità, come si legge nella circolare: "ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta del pagamento effettuato tramite carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati".

Se non vi è alcuna prova documentale, precisa il Fisco, il contribuente non avrà diritto alla detrazione Irpef del 19%, fatta accezione per quelle spese in cui non è richiesto il pagamento tracciato, vale a dire farmaci, dispositivi medici, o interventi presso strutture pubbliche o accreditate al Sistema sanitario nazionale.

Per dimostrare la tracciabilità dei pagamenti può essere utilizzato anche l'estratto conto, ma solo come ultima soluzione. Questo metodo, infatti, fornisce una prova di tipo opzionale e residuale.

Necessario, tuttavia, mostrare in modo inequivocabile che il pagamento in esame è effettivamente abbinato alla spesa riportata sull'estratto conto, riportando l'importo ed il nome del beneficiario. Per questioni di privacy, dal documento devono essere eliminate tutte le altre informazioni.

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