Ecco come modificare i contratti di luce e gas

Arera e Agcm cercano di chiarire a clienti e distributori le norme a riguardo e i casi in cui ci si può appellare all'art.3 del dl Aiuti-bis

Ecco come modificare i contratti di luce e gas

Lo stop alle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica da parte delle società di distribuzione, sancito almeno fino al prossimo 30 aprile 2023 dal decreto Aiuti-bis, continua a generare confusione tra i consumatori.

A intervenire per chiarire la situazione sono gli enti che si occupano specificamente di energia e concorrenza. In quest'ottica ha avuto luogo a Roma l'incontro tra il presidente dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) Stefano Besseghini e il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) Roberto Rustichelli. Al termine del confronto è stata diramata una nota congiunta con lo scopo di tutelare i cittadini italiani e fare luce sui vincoli delle "modifiche unilaterali dei contratti di energia elettrica e gas".

I punti fermi

L'impennata dei prezzi ha generato delle iniziative da parte degli operatori del settore energetico che si sono talvolta venute a configurare come pratiche commerciali scorrette o violazioni della regolazione di settore. Ne sono testimonianza diverse segnalazioni alle Autorità, da parte di consumatori, a causa di palesi violazioni del decreto Aiuti-bis.

Ogni modifica unilaterale di contratto relativo alla fornitura di energia elettrica e/o gas, come stabilito esplicitamente da detto decreto, è quindi sospesa fino al prossimo 30 aprile. Fino ad allora risulteranno quindi inefficaci tutti i preavvisi comunicati ai clienti per queste stesse finalità prima della data di entrata in vigore del dl, tranne che nei casi in cui le modifiche contrattuali si siano già perfezionate. Per dare sia ai consumatori che ai fornitori di energia un quadro più chiaro della situazione, nella nota congiunta di Arera e Agcm vengono ribaditi i principali concetti a cui fare riferimento per una corretta applicazione delle norme vigenti.

Variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali

Sono così definiti quei casi in cui, durante il periodo di validità di un contratto di fornitura, il distributore sceglie di avvalersi di una specifica clausola che gli consente di variare in modo unilaterale le condizioni dell'accordo. Trattandosi, quindi, di clausole che permettono al venditore di modificare unilateralmente anche il prezzo della fornitura, in esse trova piena applicazione l'art.3 del dl Aiuti-bis e il blocco fino al 30 aprile.

Evoluzioni automatiche delle condizioni economiche

Si tratta di modifiche/aggiornamenti delle condizioni economiche già previste dalle condizioni contrattuali al momento della stipula. In genere comportano un aumento dei corrispettivi unitari determinati dal venditore, lo scadere o la riduzione di sconti, il passaggio da un prezzo fisso ad un prezzo variabile oppure il passaggio da un prezzo variabile ad un prezzo fisso.

Trattandosi di una possibilità sancita già al momento del contratto, quindi nota sia al venditore che al consumatore, in esse non trova applicazione l'art.3 del dl Aiuti-bis e il blocco fino al 30 aprile.

Offerte Placet: rinnovi delle condizioni economiche

Il rinnovo è una prassi che in genere non comporta automaticamente modifiche contrattuali unilaterali, dato che si traduce in attività volta a concludere un nuovo contratto alle medesime condizioni previste da quello in scadenza.

Nel caso delle cd. offerte Placet, "che consistono in offerte contrattuali le cui condizioni sono interamente stabilite dall'Autorità ad eccezione del prezzo di cui l'Autorità stabilisce solo la struttura, mentre il valore è deciso dal venditore, la regolazione prevede una specifica procedura per il rinnovo delle condizioni economiche (che deve avvenire ogni 12 mesi)". Questo rinnovo non rientra nell'ambito dell'applicazione dell'art.3 del dl Aiuti-bis.

Proposta di rinegoziazione per sopravvenuto squilibrio delle prestazioni

Gli operatori invocano cause di forza maggiore nel caso di aumento dei costi. "Sono giunte segnalazioni di operatori che propongono offerte a prezzi superiori, informando i clienti che in caso di non accettazione ricorreranno alla risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto in essere", spiegano le autorità. Quindi si parla di risoluzione contrattuale e non della proposizione di un nuovo contratto.

Una situazione particolare, dunque. "Va precisato che l'incremento dei prezzi potrebbe determinare non un caso di 'impossibilità sopravvenuta', ma, al più, di 'eccessiva onerosità' che, alle condizioni previste dall'art. 1467 cod. civ., autorizza il venditore a domandare al giudice la risoluzione del contratto. Ciò che il venditore non può fare", prosegue la nota, "è ritenere di per sé risolto il contratto senza pronuncia giudiziale e chiedere l'attivazione dei servizi di ultima istanza per risoluzione contrattuale: quest’ultima condotta viola la regolazione dell'Arera in materia di attivazione dei servizi di ultima istanza".

Possibilità di recedere dal contratto di fornitura con i propri clienti

Esercitare tale diritto può portare a incorrere in alcune problematiche, specie qualora si violino le norme fissate da Arera, come nei casi segnalati in cui si determina il recesso con effetto immediato."In proposito si evidenzia che per i c.d. clienti di piccole dimensioni (domestici, bassa tensione, e altri usi elettrici e gas entro i limiti di 200.

000 Smc), la regolazione dell'Autorità riconosce la facoltà di recesso in capo al venditore", conclude il comunicato, "qualora si tratti di contratti di mercato libero e tale facoltà sia espressamente contemplata nel documento contrattuale, prevedendo un periodo di preavviso non inferiore a sei mesi".

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