Il ticket licenziamento andrà pagato in ogni ipotesi di pensionamento con finestra, ovvero quota 100, opzione donna, pensione precoci, totalizzazione. In questi casi è infatti prevista una finestra prima della decorrenza della pensione e il datore di lavoro dovrà versare il contributo sulla cessazione del rapporto di lavoro. Lo ha precisato l’Inps nella circolare 40/2020 di ieri.
Il ticket non è dovuto invece nel caso in cui il lavoratore cessi il rapporto di lavoro e maturi i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata.
Il ticket licenziamento
Il ticket è stato introdotto con la riforma Fornero del 2012. L’importo è fissato in misura pari al 41% del massimale mensile di disoccupazione (Naspi) per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Se il rapporto di lavoro è durato meno di un anno, il contributo è riproporzionato in base ai mesi in cui il dipendente ha lavorato.
La sua entità viene comunicata ogni anno dall’Inps con una circolare. Per il 2020 l’importo annuo ammonta a 503,30 euro e varia a seconda degli anni di permanenza in azienda, fino ad arrivare a un massimo di 1509,90 euro per chi ha un’anzianità pari o superiore a 36 mesi.
Il ticket è dovuta in tutti i casi di cessazione del rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ad eccezione di risoluzioni consensuali, dimissioni volontarie, decesso del lavoratore e licenziamento di domestici. Questa tassa ha l’obiettivo di finanziare la Naspi, l’indennità mensile di disoccupazione.
La finestra di pensionamento
Il lavoratore che finisce il rapporto di lavoro e matura i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata non può accedere alla Naspi. In questo caso, se il diritto alla pensione inizia dal giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, non c’è l’obbligo di pagare il ticket di licenziamento proprio perché il dipendente non ha avuto accesso alla Naspi.
Come ha precisato l’Inps, quando invece un lavorare licenziato ha diritto all’indennità mensile di disoccupazione, il ticket va versato.
Edilizia e appalti
La circolare dell’Inps ha evidenziato che “il contributo non è altresì dovuto qualora l’interruzione del rapporto di lavoro sia conseguente a licenziamenti effettuati in conseguenza di cambio appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di
lavoro”.Inoltre, il ticket licenziamento non va versato anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel settore edile "per completamento delle attività e chiusura del cantiere”.
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