Attenti al Superbonus 110%: come si perde tutto

Le procedure previste dal Decreto Rilancio potrebbero compromettere il Superbonus del 110%: la Cila non consente cambi in corso d'opera e nel caso di difformità dell'immobile può esserci lo stop forzato ai lavori

Attenti al Superbonus 110%: come si perde tutto

Se da un lato il Superbonus al 110% è un grande incentivo per agevolare migliaia di interventi, dall'altro lato si rischia un blocco dei lavori o l'esposizione dei cantieri ad alcune contestazioni.

Quali sono le criticità

I punti critici sono due e riguardano le varianti in corso d'opera e le responsabilità nell'attestazione del titolo abilitativo. L'articolo 33 del Dl 77/2021 snellisce un iter autorizzativo come mai nel passato: dopo la revisione del comma 13-ter dell'articolo 119 del Dl Rilancio 34/20, i lavori da Superbonus (non la demolizione e ricostruzione) possono essere avviati presentando una Cila, cioè una Comunicazione inizio lavori asseverata che non rende necessaria l'attestazione dello "stato legittimo dell'immobile" che è, però, un requisito complicato da accertare soprattutto per i fabbricati più vecchi e gli immobili realizzati quando non c'era alcun obbligo di titolo abilitativo: prima del 1942 nei centri abitati e prima del 1967 al di fuori di essi. Oltre a questo aspetto, nel proveddimento c'è un altro limite che riguarda le variazioni dei lavori in corso d'opera, che la Cila non ammette: se in cantiere si deve modificare qualche elemento sostanziale del progetto sarà necessario presentare una nuova comunicazione asseverata che abbia per oggetto proprio la variazione, annullando il titolo precedente. A quel punto, però, possono aprirsi scenari problematici su diversi fronti, finanziari e fiscali, legati al collegamento tra lavori "trainanti" e "trainati".

Cosa accade in caso di abusi

Come riporta IlSole24ore, un esempio pratico è la sostituzione degli infissi che vanno eseguiti quando il titolo abitativo dei lavori trainanti è attivo. Annullando la Cila, però, si potrebbe perdere il beneficio del 110% per i lavori trainati eseguiti nel frattempo. E poi c'è di mezzo la responsabilità dei professionisti che stanno effettuando verifiche su atti e stato legittimo dell'immobile perché l'art 33 spiega che "resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento". In questo caso, non ci sarà più alcuna detrazione fiscale ed il Comune potrà bloccare il cantiere e rimuovere tutte le opere non autorizzate: se un professionista presenta la Cila per un condominio senza fare verifiche sui titoli abilitativi e le eventuali sanatorie, al Comune basterà una verifica sui titoli passati per sapere se in quei documenti ricevuti sono indicati elementi che non dovrebbero esserci bloccando il cantiere e neutralizzando il superbonus.

Per evitare ogni responsabilità, quindi, i professionisti più attenti e scrupolosi dovranno comunque effettuare tutte le verifiche del caso sullo stato di legittimità dell'immobile, con i "temuti" accessi agli atti. E dovranno anche rappresentare ai committenti, in maniera precisa, la presenza di eventuali difformità o abusi. Questo dovrà avvenire anche se, poi, al Comune si presenterà una semplice Cila senza attestazione dello stato legittimo.

Ecco perché, per come è strutturata la semplificazione, si rischia un paradosso: soprattutto nei cantieri più complessi, Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) e verifica dello stato legittimo resteranno comunque una regola per imprese e professionisti.

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