Pensione senza tasse a 3 ore di volo dall'Italia

Secondo la Commissione tributaria provinciale di Pescara il reddito pensionistico non è imponibile in Italia, a prescindere dall'effettivo pagamento dell'imposta nel Paese di residenza

Pensione senza tasse a 3 ore di volo dall'Italia

Chi gode di una pensione pagata dall'Inps ma è residente in Portogallo può stare relativamente tranquillo per quanto riguarda le tasse da pagare al nostro istituto previdenziale. Il reddito pensionistico, infatti, non è imponibile in Italia, a prescindere dall'effettivo pagamento dell'imposta nel Paese di residenza. Allo stesso tempo, però, il cittadino potrebbe dover sottostare alla tassazione nel Paese di residenza fiscale. E ciò nonostante il fatto che l'istituto portoghese dei "Residenti Nao Habitual" preveda l'esenzione fiscale per i redditi di pensione di fonte estera conseguiti dalle persone residenti nella nazione.

Come spiega Italia Oggi, in questo caso nessuna pretesa impositiva può essere avanzata dall'Italia, anche se l'interessato non ha subìto alcuna imposizione sui redditi di pensione. Di conseguenza devono essere rimborsate le ritenute operate dall'Inps. Ma vi è di più. Perché l'eventuale conseguimento in Italia di un rimborso integrale delle ritenute non creerebbe le condizioni, come invece sostiene l’Agenzia delle Entrate, per il fenomeno di "doppia non imposizione", in quanto il reddito da pensione non sarebbe oggetto di tassazione né in Italia né in Portogallo. Lo ha stabilito la prima sezione della Commissione tributaria provinciale di Pescara con la sentenza 135 dell'11 maggio 2021.

Il ricorrente aveva ottenuto dall'Autoridade Tributària e aduaneira lo status di "Residente Nao Habitual". In base alle leggi in vigore in Portogallo le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale nel Paese godono dell'esenzione dei redditi di pensione e degli altri di fonte estera per dieci periodi d'imposta. Nel 2017, però, i redditi del ricorrente, corrisposti dall'Inps, sono stati assoggettati a ritenuta d'imposta. Decisione che non è piaciuta al l’interessato che si è subito mosso presentando prima una istanza di rimborso e poi impugnando il provvedimento di diniego del fisco di casa nostra. Come già evidenziato l'Agenzia Entrate, centro operativo di Pescara, ha replicato spiegando che il conseguimento in Italia di un rimborso integrale delle ritenute darebbe luogo a una "doppia non imposizione".

I giudici abruzzesi però sono di parere opposto tanto che hanno richiamato la tesi espressa dalla Cassazione, secondo cui "la sufficienza del solo fattore in sé dell'esistenza del potere impositivo principale dell'altro Stato, deve ritenersi coerente con le finalità delle convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, le quali hanno la funzione di eliminare la sovrapposizione dei sistemi fiscali nazionali, onde evitare che i contribuenti subiscano un maggior carico fiscale sui redditi percepiti all'estero ed agevolare l'attività economica e d'investimento internazionale". Il motivo è semplice.

La ratio delle convenzioni è quella di eliminare la possibilità che si venga a creare una sovrapposizione dei sistemi tributari nazionali.

Secondo la Commissione provinciale è corretta l'attribuzione del potere d'imposizione fiscale a uno Stato contraente e la rinuncia all'esercizio di questo potere da parte dell'altro Stato, "indipendentemente dall'effettivo pagamento dell'imposta in tale Paese". Quindi il reddito pensionistico non è imponibile in Italia, a prescindere dall'effettivo pagamento dell'imposta nel Paese di residenza.

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