Monopattini elettrici, cambia tutto: casco, targa e assicurazione. Le nuove regole

L'obiettivo è quello di garantire una maggiore sicurezza sia ai conducenti che ai pedoni

Monopattini elettrici, cambia tutto: casco, targa e assicurazione. Le nuove regole
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In attesa dell'ultimo passaggio in Senato, in previsione per le giornate del 19 e del 21 novembre, la riforma del Codice della strada ha ormai preso forma in modo definitivo: una volta ricevuta l'approvazione a Palazzo Madama, le nuove norme, comprese quelle relative ai monopattini elettrici, potrebbero entrare in vigore già da fine novembre. Proprio queste ultime regole, che hanno creato un grande dibattito negli scorsi mesi, introdurranno degli obblighi sai per i proprietari e che per i gestori dei servizi di sharing.

Nuove dotazioni

Tra le novità assolute in rampa di lancio c'è l'introduzione del casco obbligatorio per tutti, non più, pertanto, solo per i minorenni: il dispositivo di protezione della testa del conducente dovrà essere conforme alla norma Uni En 1078 o Uni En 1080.

I monopattini elettrici dovranno essere inoltre dotati di una sorta di targa, come esplicitamente indicato proprio nel testo della riforma del Codice della strada relativamente a tali mezzi di trasporto. I proprietari hanno l'obbligo di inoltrare istanza per richiedere il rilascio di un "apposito contrassegno identificativo adesivo, plastificato e non rimovibile, stampato dall’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato secondo le modalità previste con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, che stabilisce altresì il prezzo di vendita dei contrassegni".

Terzo elemento d'obbligo sarà l'assicurazione, necessaria per coprire eventuali danni conseguenza di incidenti che si sono fatti via via più frequenti negli ultimi tempi. "I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non possono essere posti in circolazione se non sono coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi prevista dall’articolo 2054 del codice civile", si legge nel testo della riforma.

La circolazione

Nuovi paletti per chi circola in monopattino sulle strade, viste le eccessive libertà concesse fin dal momento della sua introduzione: arriva lo stop alla circolazione contromano, che veniva concesso ai conducenti nelle strade con doppio senso ciclabile, ma non solo. Vengono infatti introdotti dei limiti per quanto concerne i luoghi in cui il mezzo di trasporto può circolare, ribadendo che ciò sarà concesso esclusivamente su strade urbane con limite di velocità non superiore a 50 chilometri all'ora.

Viene ribadito ancora una volta il divieto di circolazione sui marciapiedi, a meno che il mezzo non sia condotto a mano, con un'unica deroga concessa qualora vi siano determinate condizioni. Nel caso in cui i marciapiedi, per dimensioni e caratterisctiche, lo consentano, i Comuni "possono individuare con ordinanza aree di sosta riservate ai monopattini anche sul marciapiede, purché nella parte rimanente dello stesso sia assicurata la regolare e sicura circolazione dei pedoni e delle persone con disabilità. Tale utilizzo deve essere indicato con la prescritta segnaletica verticale e orizzontale".

Per quanto concerne invece le aree di sosta, esse possono essere sprovviste di segnaletica, ma solo nel caso in cui "le coordinate Gps della loro localizzazione siano consultabili pubblicamente nel sito internet istituzionale del Comune". Più in generale, comunque, ai monopattini elettrici viene concessa la sosta in tutti gli stalli "riservati ai velocipedi, ai ciclomotori e ai motoveicoli".

Novità anche per i gestori di servizi di sharing, i

quali dovranno dotare i monopattini che mettono a disposizione dei propri clienti di dispositivi Gps in grado di interrompere l'alimentazione del mezzo qualora esso si trovi in una zona dove non è consentita la circolazione.

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