Il Tar salva Bocca di rosa. Non deve essere espulsa solo perché prostituta

La prefettura voleva allontanare la lucciola straniera, i giudici: non commette reati

Il Tar salva Bocca di rosa. Non deve essere espulsa solo perché prostituta

Fare la prostituta è un motivo sufficiente per essere allontanate dall'Italia? «Giammai», rispondono i giudici amministrativi del Tar della Lombardia. Affermando un principio a dire il vero comunemente riconosciuto, visto che l'esercizio della prostituzione di per sé non è un reato. Ma la Prefettura di Milano aveva provato a mandare via una Bocca di rosa straniera «per motivi afferenti l'ordine pubblico».

Il Tar però ha accolto il ricorso della donna espulsa, comunque cittadina europea, e ha annullato il provvedimento di allontanamento emesso lo scorso gennaio. La misura, spiegano i giudici della Prima sezione, è «grave» e «radicale» e può essere adottata nei confronti di cittadini europei solo per reali minacce alla convivenza civile. Minacce che però la «signora Omissis», che pare avere l'unica «colpa» di vendere il proprio corpo, non avrebbe affatto attuato. Scriveva il prefetto nell'atto alla base del provvedimento che la donna è stata «più volte rintracciata mentre dedita all'attività di meretricio», che «i comportamenti tenuti e i reati commessi ingenerano la ragionevole presunzione che la predetta possa compierne di ulteriori». Non veniva precisato di quali reati si tratti. Comunque: «L'ulteriore permanenza sul territorio nazionale dell'interessata è incompatibile con la sicura e civile convivenza, avendo dato luogo ad una condotta che è pregiudizievole per l'ordine pubblico».

La ricorrente aveva risposto di non avere precedenti penali, che l'attività che svolge non costituisce reato e di essere madre di un bambino regolarmente iscritto alla scuola primaria di una città dell'hinterland. La Corte argomenta che per legge in ogni caso «l'esistenza di condanne penali non giustifica di per sé» l'allontanamento. «Il mero esercizio dell'attività di meretricio, invero, non mai vale ad infrangere precetti di matrice penalistica» ed è una condotta che «giammai può giustificare l'adozione del grave provvedimento» di espulsione. Lo farebbe infatti solo «una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave all'ordine pubblico».

La prostituzione, da sola, «quand'anche posta in essere in orario diurno e sulla pubblica via» non è una minaccia per la collettività. Più in generale: «Si è ripetutamente affermata, in fattispecie analoghe, la illegittimità di misure inibitorie», come foglio di via, divieto di soggiornare e circolare in un Comune, rifiuto del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, «fondate sull'esclusivo presupposto dell'esercizio dell'attività di meretricio».

Il Tar quindi dichiara

illegittima la misura della Prefettura. Anche perché manca, spiegano infine i giudici amministrativi, il principio di proporzionalità espressamente richiesto dalle norme che regolano l'adozione di provvedimenti di questo tipo.

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