La Ue ora fa a pezzi le norme sull'attraversamento clandestino. Nelle circostanze eccezionali della crisi dei rifugiati, le regole previste dal regolamento di Dublino III sul Paese di primo approdo competente a valutare le richieste di asilo non sono applicabili. A esprimersi contro è stato l'avvocato generale della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Si tratta soltanto di un parere, e per di più riguardante un caso che ha visto contrapposte la Slovenia e la Croazia, ma apre una breccia nei confronti dell'Italia. Tutti i Paesi del Nord Europa tendono, infatti, a "scaricare" i migranti nel Belpaese perché è sulle nostre coste che questi disperati sono sbarcati. Una scusa che per la Corte europea non può essere valida in un momento di emergenza come quello che stiamo vivendo.
Negli ultimi tre anni l'emergenza immigrazione ha assunto portate record. Tutto grava, però, solo sulle spalle dell'Italia. In base alle due decisioni di emergenza approvate nel 2015 relative alla ricollocazione, 39.600 richiedenti asilo che potrebbero beneficiare dello status di rifugiato dovrebbero essere trasferiti dall'Italia verso altri Paesi dell'Unione europea. Finora, solo 6.502 migranti sono stati effettivamente trasferiti. Per le ricollocazioni dall'Italia il Paese più disponibile è la Germania che ne ha accolti 2.512. Seguono Norvegia (810), Finlandia (653), Svizzera (649), Olanda (613), Francia (330), Portogallo (298). Non hanno riallocato migranti dall'Italia i seguenti Paesi Ue: Austria, Bulgaria, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Ungheria, Irlanda, Polonia, Slovacchia, Regno Unito, Liechtenstein e Islanda. Il caso sollevato da un rifugiato siriano, che aveva presentato domanda d'asilo in Slovenia dopo essere transitato dalla Croazia, ora potrebbe diventare un precedente valido per quegli immigrati che, pur essendo sbarcati in Italia, vogliono spostarsi nei Paesi del Nord Europa.
Secondo l'avvocato generale della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, "nelle circostanze eccezionali della crisi dei rifugiati, gli Stati membri in cui le domande di protezione internazionale sono state presentate per la prima volta siano competenti per l'esame delle stesse". Le parole "attraversamento clandestino" 608px;"> nel regolamento Dublino III non sono, infatti, applicabili a una situazione in cui, a seguito di un afflusso di massa di persone in Stati membri di frontiera, questi ultimi hanno consentito a cittadini di Paesi terzi di entrare e di transitare nel proprio territorio per raggiungere altri Stati membri. Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di Giustizia che, però sarà chiamata a decidere nei prossimi mesi.
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