La mancanza di adeguati trattamenti psicologici nei Paesi d'origine dei migranti che hanno subìto tortura non costituisce un motivo sufficiente per garantire la concessione della protezione sussidiaria.
A stabilirlo è l'Avvocato generale della Corte di Giustizia dell'Ue Yves Bot, che però non esclude la possibilità che al richiedente asilo venga concessa invece la protezione umanitaria.
L'alto funzionario europeo lo ha scritto nelle conclusioni relative alla causa che vede protagonista un cittadino cingalese torturato dalle forze di sicurezza dello Sri Lanka a causa del suo passato fra le file del movimento separatista dei guerriglieri delle Tigri Tamil.
L'uomo era emigrato nel Regno Unito, dove aveva presentato richiesta di protezione internazionale.
Il suo caso è così finito di fronte alla Corte di Giustizia dell'Ue, che nella persona di Bot ha stabilito in un parere che la decisione sul suo caso spetta a Londra e che ad ogni modo, non essendo stato dimostrato che il ricorrente sia ancora minacciato, la mancanza di adeguata assistenza psicologica non costituisce un motivo ostativo adeguato alla concessione della protezione sussidiaria.Per quanto riguarda la protezione umanitaria, invece, la decisione è a discrezione delle autorità britanniche.
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