Totti-Blasi, ecco la vera partita dietro la separazione

I rispettivi avvocati stanno discutendo su chi dei due sia stato il primo a tradire l’altro, e dunque su chi sia il coniuge al quale attribuire la colpa della separazione

Totti-Blasi, ecco la vera partita dietro la separazione

"È stata tua la colpa, allora adesso che vuoi?". Ancora oggi la canzone di Edoardo Bennato risuona molto spesso davanti a giudici e avvocati, nelle cause di separazione e divorzio. Tuttavia, quando una coppia finisce in tribunale, la disponibilità della magistratura ad attribuire con precisione ragioni e torti attualmente la si può ascoltare molto di meno.

La questione è appena tornata all'onore delle cronache, per via delle reciproche richieste di addebito della separazione intercorse tra Francesco Totti e Ilary Blasi. In poche parole, i rispettivi avvocati stanno discutendo su chi dei due sia stato il primo a tradire l’altro, e dunque su chi sia il coniuge al quale attribuire la colpa della separazione.

Ma che cosa è in realtà questo addebito? Al riguardo, è interessante vedere come nel tempo sia mutato il valore di questo istituto processuale, che di fatto è nato negli anni Settanta, quando gli ordinamenti giuridici di tutto l'Occidente hanno iniziato a ritenere non più necessario accertare la colpevolezza di uno o di entrambi i coniugi per pronunciare lo scioglimento della loro unione.

In Italia ci si è arrivati nel 1975. Solo allora la cosiddetta “grande riforma” del diritto di famiglia ha fatto sì che la separazione personale potesse essere concessa “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole” (art. 151 del Codice Civile).

La norma è ancor oggi vigente, e non è stata mai più toccata dalle successive riforme, che hanno reso via via più agevole l'ottenimento della separazione e poi del divorzio. Di fatto, però, oggi è una regola svuotata di significato. Tant’è che da molto tempo questi “fatti gravi” non devono essere nemmeno più dichiarati, e la “intollerabilità della convivenza” può essere - secondo la giurisprudenza - anche puramente soggettiva. In altri termini, oggi anche in Italia, come nel resto del mondo occidentale, un matrimonio diventa intollerabile quando uno dei due coniugi decide di non tollerarlo più. Senza dover nemmeno spiegare perché.

Tuttavia, e veniamo al punto, sempre a partire dalla riforma del 1975 si è stabilito che il giudice può - “ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto” - stabilire a quale dei coniugi “sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”. Quindi, almeno in linea di principio, essersi comportati male nel corso dell’unione può ancora oggi avere delle conseguenze spiacevoli, almeno sul piano patrimoniale, che poi è quello che maggiormente interessa non solo agli avvocati.

In precedenza, le cose non stavano affatto così. Affinché una coppia venisse autorizzata a separarsi - senza peraltro poter divorziare, almeno fino alla fatidica legge Fortuna del 1970 - era necessario che venissero comprovate delle circostanze precise, e davvero molto gravi. Il previgente art. 151 del Codice civile stabiliva infatti che la separazione coniugale potesse venire chiesta esclusivamente “per causa di adulterio, di volontario abbandono, eccessi, sevizie, minacce o ingiurie gravi”.

Se vogliamo abbandonarci un po’ al “come eravamo”, va aggiunto che fino al dicembre del 1968 la norma del codice riteneva espressamente non ammessa l'azione di separazione per adulterio del marito, “se non quando concorrono circostanze tali che il fatto costituisca un'ingiuria grave alla moglie”.

Ciò significa che il legislatore non si faceva problemi ad affermare apertamente - perché così era sempre stato - che le corna messe dal marito alla moglie rappresentassero, almeno di norma, un fatto scusabile. Mentre il caso contrario, quando a tradire era la moglie, integrava sempre e comunque reato di adulterio.

Ci è voluta la Corte costituzionale, per l’appunto nel dicembre dell’anno della grande contestazione, per stabilire che questa disparità di genere - come diremmo oggi - non fosse più accettabile. Secondo la mentalità che oggi è diventata incontrastata, il principio della parità tra i coniugi non consente nel modo più assoluto di differenziare certe situazioni. Tuttavia, fino ad allora, l'uomo veniva a essere punito come reo soltanto in caso di violazione stabile e protratta dell'obbligo di convivenza con la moglie, quando la stessa veniva sostituita da un’altra compagna more uxorio. Solo nel 1969, infatti, la Corte costituzionale, e non il legislatore, ha abolito dopo l’adulterio anche il reato di concubinato.

Per la nostra sensibilità simili differenze sembrano a dir poco assurde. Da quanti anni, secondo il costume corrente, nessuno parla più di adulteri e di pubblici concubini? Eppure, per secoli era stato dato per scontato che dalla legge dovesse essere tutelato, più che l'onore del codice tradito, il primato della istituzione familiare. Solo la moglie, infatti, con un semplice adulterio poteva mettere in discussione la certezza della paternità. Invece, la scappatella dell'uomo non aveva le stesse conseguenze, e questo era considerato un dato di fatto decisivo. Del resto, fino alla famosa legge Merlin, introdotta nel 1958, nessuno chiedeva lo stato civile ai legittimi frequentatori, ovviamente tutti maschi, delle case di tolleranza.

Resta il fatto che, anche dal 1975 fino a oggi, la violazione della fedeltà coniugale dovrebbe continuare a essere un fatto rilevante. Tanto che il giudice può ancora ai nostri giorni, come ci è stato appena ricordato dalle cronache sulla separazione di Totti e della Blasi, pronunciare il formale addebito a carico di uno o di entrambi i coniugi.

Ma le cose stanno davvero così? In realtà, la responsabilità sulla fine di un matrimonio è un dato sempre meno apprezzabile nei giudizi dei tribunali. Ciò che conta è piuttosto la responsabilità verso i figli, e quella nei confronti del coniuge più debole, che poi statisticamente sembrerebbe ancor oggi essere quasi sempre la moglie. Tuttora, infatti, nella giurisprudenza si dà per scontato che esista un dovere di solidarietà post coniugale, non tanto morale quanto economico. Ciò significa che non si può evitare di risarcire l’ex coniuge per l’autonomia personale, lavorativa e patrimoniale perduta a causa degli anni passati insieme. E in ogni caso, non ci si può disinteressare se dopo il matrimonio lo stesso non è più in grado di mantenersi da solo.

Tant'è vero che, nonostante le variazioni del costume, anche quelle recepite dal legislatore o dai giudici (ad esempio, non è più necessario conservare al coniuge divorziato il tenore di vita di cui godeva di matrimonio), nessuno ha ancora pensato di modificare gli ultimi due commi dell’art. 5 della legge sul divorzio. In base a essi, l'assegno di mantenimento cessa automaticamente soltanto se l’avente diritto “passa a nuove nozze”. Come se tuttora si desse per scontato che la donna ha diritto a rimanere sotto l’ala protettiva del marito, finché non se ne trova un altro.

Ma dunque, per tornare alla canzone di Edoardo Bennato, oggi è ancora possibile dare la colpa all’ex coniuge se ci si ritrova più o meno all'improvviso ad essere un burattino senza fili? Si dirà che, per l'appunto, il giudice può ancora pronunciare l'addebito dalla separazione, ed è ancora frequente per gli avvocati matrimonialisti sentirsi chiedere dai propri clienti di perseguire in giudizio questo tipo di soddisfazione. Ma quali sono le conseguenze pratiche? Vediamo dunque che il cosiddetto addebito della separazione è pronunciato quando, come dice il citato articolo 151 del codice, sono accertate delle “violazioni dei doveri che derivano dal matrimonio”. Il nocciolo della questione risiede dunque, e piuttosto, nel fatto che nella prassi questi doveri sembrano essere sempre più impalpabili.

La legge ancora oggi dice che dal matrimonio derivano, come doveri inderogabili, quello della fedeltà, della coabitazione, dell'assistenza reciproca morale e materiale. Dovrebbe anche esserci il dovere a un impegno comune nella responsabilità per educare, istruire e mantenere i figli. Tuttavia, e questo è il punto, non essendo più rigorosi questi obblighi reciproci, di conseguenza è diventato anche abbastanza difficile che possa essere pronunciato l'addebito della separazione, in caso di violazione degli stessi.

Quanto al dovere di fedeltà, infatti, la giurisprudenza ha stabilito da tempo che il tradimento del coniuge non è di per sé a causa addebito, ma lo diventa soltanto quando si può provare che l’infedeltà è stata la causa determinante della separazione. Se invece si può provare che la relazione fedifraga, anche occasionale, si è verificata quando il matrimonio era già in crisi per altre cause – che, come dicevamo, non devono più essere provate rigorosamente – allora non si può fare altro che considerare irrilevanti i reciproci tradimenti. Anche se antecedenti alla formale separazione. Essi, infatti, devono essere considerati come una normale e innocua conseguenza del venir meno dell’affetto coniugale.

Del resto, va detto che la pronuncia dell’addebito, anche se ottenuta, comporta conseguenze legali sempre più evanescenti. La principale dovrebbe essere quella del venir meno del diritto all'assegno personale di mantenimento in favore del coniuge fedifrago. Forse è per questo che molti ancora si prodigano per cercare di ottenere questa dichiarazione. Resta però il fatto che l'accresciuta autonomia personale delle donne comporta che nella prassi è già più difficile di qualche anno fa che questo tipo di assegni venga richiesto.

Inoltre, quando si arriva al divorzio, e ci si arriva molto in fretta, il diritto all'assegno divorzile può prescindere dall’addebito della separazione, che tra l'altro non può essere pronunciato per la prima volta in sede di scioglimento del matrimonio. E questo anche nei casi, non ancora infrequenti, in cui il codice tradito si accorge di essere stato tale e soltanto a separazione già pronunciata.

Le altre conseguenze dell’addebito, poi, sono ancora meno rilevanti nella pratica. Si tratta infatti del venir meno anticipato di quei diritti ereditari che verrebbero comunque meno in breve tempo, con la successiva pronuncia del divorzio. Per il resto le conseguenze sono praticamente quasi nulle, al punto che, ad esempio, con l’addebito non viene meno il diritto alla pensione di reversibilità. Esso peraltro resiste anche al divorzio, purché l’avente diritto godesse di un assegno di mantenimento.

E allora perché, come nel citato caso di Totti e Ilary, ancora oggi capita relativamente di frequente che gli avvocati si battano per fare dichiarare l’addebito della separazione coniugale? La ragione principale va ricercata nel fatto che, in caso di addebito, possono anche essere poste carico del coniuge colpevole le spese legali. Il particolare non è di indifferente valore, quanto meno nei matrimoni dei vip.

Inoltre, se la lesione dei doveri nascenti dal matrimonio è così grave da violare principi costituzionalmente protetti, il partner può chiedere anche il risarcimento del danno cosiddetto endofamiliare. Ciò anche se in tali casi l’addebito non è un presupposto necessario.

In definitiva, però, l’addebito oggi ha principalmente il valore di una sanzione morale.

Nonostante il matrimonio sia un’istituzione in crisi, al punto che ci si sposa sempre di meno e stiamo andando verso una società post-matrimoniale, si può dire che la gente comune, e anche i vip, siano assai poco disponibili a prendersi la colpa del fallimento. E anzi facciano ancor oggi di tutto per farla gravare su colui che - forse – in precedenza si era tanto amato.

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