L’Amministrazione di sostegno è un aiuto per chi, affetto da infermità o menomazione fisica o psichica, anche parziale o temporanea, si trova nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi.
La misura è stata introdotta nel nostro ordinamento nel 2004 e rappresenta una vera e propria rivoluzione dal punto di vista della protezione delle persone fragili. Si tratta infatti di un nuovo strumento più flessibile rispetto ai più rigidi istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione.
A chi è rivolta l'amministrazione di sostegno
L’amministrazione di sostegno può essere utile ad esempio agli anziani, ai tossicodipendenti, ai disabili, agli alcolisti, ai ludopatici, a chi è stato colpito da particolari malattie.
Al centro dell’istituto c’è il beneficiario, con i suoi bisogni e le sue aspirazioni. Con un amministratore di sostegno egli può contare su un soggetto che si prenda cura della sua persona e del suo patrimonio.
Come funziona l'amministrazione di sostegno
Il beneficiario di questa misura conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno. L’obiettivo infatti è quello di limitare il meno possibile il soggetto che ha bisogno di aiuto, valorizzandone l’autodeterminazione.
Gli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza del soggetto ausiliario e gli atti che viceversa può compiere l’amministratore di sostegno in nome e per conto del beneficiario sono quelli indicati dal giudice tutelare con il decreto di nomina. In ogni caso, il beneficiario può sempre compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana.
L’amministratore deve informare tempestivamente la persona supportata degli atti da compiere e deve avvertire il giudice tutelare in caso di dissenso.
Chi può chiedere l'amministrazione di sostegno
Diversi sono i soggetti che possono chiedere l’istituzione dell’amministrazione di sostegno:
- il beneficiario anche se minore, interdetto o inabilitato;
- il coniuge o la persona stabilmente convivente
- i parenti entro il quarto grado
- gli affini entro il secondo grado
- il tutore, il curatore o il pubblico ministero
La procedura
La domanda va proposta con ricorso al giudice tutelare del luogo in cui l’amministrando ha la residenza o il domicilio. L’assistenza di un avvocato non è obbligatoria.
Il giudice provvede a nominare l’amministratore di sostegno (scelto con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi del beneficiario) e ad indicare, tra l’altro, la durata e l’oggetto dell’incarico, gli atti che l’amministratore può compiere in nome e per conto del beneficiario e quelli che quest’ultimo può porre in essere con l’assistenza dell’amministratore.
Per il ruolo di amministratore si prediligono le persone più “vicine” all’amministrando: il coniuge, il convivente, un genitore, un figlio, un fratello o una sorella, un parente entro il quarto grado o il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata. Ma può essere designata anche altra persona ritenuta idonea.
Il ruolo è tendenzialmente gratuito, ma il giudice può liquidare un’equa indennità.
Periodicamente l’amministratore deve riferire al giudice l’attività svolta e le condizioni del beneficiario.
I provvedimenti del giudice sono sempre modificabili in quanto questi vengono modulati in base alle necessità e alle condizioni del beneficiario.
L’oggetto dell’incarico
I compiti di un amministratore di sostegno possono riguardare l’ambito della cura della persona, quindi il soggetto nominato può essere incaricato di tenere i rapporti con i medici, effettuare scelte sanitarie, gestire gli aspetti sociali e relazionali del beneficiario.
L’altro ambito di cui può occuparsi è quello patrimoniale. Potrebbe essere ad esempio incaricato di riscuotere la pensione di un anziano, di effettuare investimenti, di amministrarne beni, occuparsi del soddisfacimento
delle esigenze del beneficiario.
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