La sentenza che punisce chi affitta la propria casa

Duro il comunicato con cui Confedilizia contesta le dichiarazioni rese stamani durante un'udienza pubblica

La sentenza che punisce chi affitta la propria casa

La proroga del blocco agli sfratti, inserita all'interno del decreto Sostegni, è un provvedimento assolutamente legittimo: questo almeno secondo la sentenza emessa stamani dalla Corte costituzionale.

Erano stati i tribunali di Trieste e di Savona a contrapporsi a tale misura, sollevando una questione di legittimità proprio in relazione al prolungamento del blocco degli sfratti imposto dal governo tramite suddetto dl con il dichiarato scopo di attenuare gli effetti della crisi economica seguita alla pandemia. In un'udienza pubblica, quindi, la Corte costituzionale ha rigettato le istanze dei tribunali, sottolineando il fatto che il legislatore ha progressivamente ridotto l'arco cronologico di validità di tale sospensione con l'attenuarsi dell'allarme pandemico e che comunque il limite ultimo della sua applicazione in calendario resta il prossimo 31 dicembre.

Come riferito da La Stampa, il tribunale di Trieste aveva contestato l'applicazione di tale sospensione anche in situazioni nelle quali non emergeva una stretta connessione con l'emergenza sanitaria in atto, come ad esempio le morosità nel pagamento di canoni di locazione emerse ben prima dello scoppio della pandemia. Proprio a causa del contenuto di tale provvedimento, infatti, non era concessa al giudice alcuna possibilità di valutare, caso per caso, le condizioni del rapporto tra proprietario e occupante. Oltre ciò, era stata denunciata una violazione del diritto di proprietà, oltre che la configurazione di un insidioso precedente di esproprio senza indennizzo.

Sulla stessa linea anche il giudice delle esecuzioni immobiliari presso il tribunale di Savona, secondo cui con tale proroga, ritenuta esplicitamente misura irragionevole oltre che sproporzionata, si sarebbe intaccato l'articolo 3 della Costituzione, ovvero quello che dovrebbe sancire l'uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge. Estendendo la sospensione anche a tutti quei casi di morosità precedenti la pandemia, il legislatore avrebbe equiparato situazioni non assimilabili tra loro, non concedendo al magistrato di turno alcuna facoltà di interpretare l'applicazione del provvedimento caso per caso e conferendo così un netto vantaggio ai conduttori.

La replica di Confedilizia

"C’era una volta il diritto di proprietà", esordisce nel proprio comunicato ufficiale Confedilizia. "Potrebbe limitarsi a questa frase il commento alla sentenza con la quale la Corte costituzionale ha giudicato ‘non fondata’ la questione di legittimità del blocco degli sfratti in atto da 582 giorni. Secondo la Consulta", affonda Giorgio Spaziani Testa, "non contrasta con la Costituzione della Repubblica italiana il fatto che per quasi due anni (il blocco è iniziato il 17 marzo 2020 e il suo termine è attualmente previsto per il 31 dicembre) venga impedita per legge l’esecuzione di provvedimenti giudiziari che hanno ordinato la restituzione ai proprietari di immobili abusivamente occupati. Requisizione di fatto, niente reddito, niente risarcimenti, in moltissimi casi a danno di famiglie di proprietari a reddito medio-basso. Ma tutto ciò, secondo la Corte, non contraddice la nostra Carta fondamentale. Lo scarno comunicato dell’ufficio stampa della Consulta", prosegue la nota, "riferisce che ‘la Corte ha osservato, in particolare, che il legislatore ha progressivamente ridotto, con l’attenuarsi della pandemia, l’ambito di applicazione della sospensione, destinata comunque a cessare il 31 dicembre 2021’.

Bene, ai proprietari in attesa di riavere il frutto del loro lavoro e del loro risparmio riferiremo che ‘comunque’ il 31 dicembre la requisizione di Stato avrà termine (e chissà se sarà vero). Intanto, possono continuare a cercare altrove le risorse per vivere, Caritas inclusa. In attesa di ottenere giustizia attraverso, magari, una meritoria trasmissione televisiva", conclude il comunicato.

Commenti
Disclaimer
I commenti saranno accettati:
  • dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
  • sabato, domenica e festivi dalle ore 10:00 alle ore 18:00.
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
ilGiornale.it Logo Ricarica