Comuni, il no allo stralcio delle cartelle si notifica online

Agenzia Riscossione ha pubblicato sul proprio sito internet le modalità con le quali gli enti statali devono comunicare all'agente della riscossione l'adozione dell'eventuale provvedimento di non applicazione dello stralcio "parziale" dei loro crediti.

Comuni, il no allo stralcio delle cartelle si notifica online

Agenzia Riscossione ha pubblicato sul proprio sito internet le modalità con le quali gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (per esempio i Comuni), devono comunicare all'agente della riscossione, entro il 31 gennaio 2023, l'adozione dell'eventuale provvedimento di non applicazione dello stralcio «parziale» dei loro crediti di importo residuo fino a mille euro. Lo comunica la stessa Agenzia spiegando che sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it, nella sezione «Enti Creditori» sono presenti tutte le informazioni e il modello da utilizzare. La comunicazione di adozione del provvedimento di non applicazione dello stralcio si dovrà inviare esclusivamente all'indirizzo di Posta elettronica certificata (Pec) indicato nel modulo, insieme a una copia del provvedimento stesso. La legge di Bilancio 2023 - ricorda l'Agenzia - prevede - per i carichi di importo residuo al 1° gennaio 2023 fino a mille euro e affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali - l'annullamento automatico alla data del 31 marzo 2023 delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora, mentre le somme dovute a titolo di capitale, di rimborso spese per procedure esecutive e di notifica restano interamente dovute. Si tratta quindi di un annullamento automatico di tipo «parziale» considerato che, diversamente da quanto previsto per i carichi affidati dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, restano comunque dovute le somme residue riferite alla quota capitale. Per le multe stradali e le altre sanzioni amministrative (diverse da quelle per violazioni tributarie e degli obblighi contributivi e previdenziali) l'annullamento parziale riguarda gli interessi, comunque denominati, mentre la sanzione, le spese per le procedure esecutive e per la notifica della cartella saranno interamente dovute.

La legge prevede inoltre che gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali possano comunque esercitare la facoltà di non applicare l'annullamento «parziale» adottando, entro il 31 gennaio 2023, uno specifico provvedimento da tramettere all'agente della riscossione.

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