Come comportarsi nel caso in cui i fringe benefit risultino superiori alla soglia esenzione fissata per il periodo d’imposta 2023 e questa risulti più vantaggiosa rispetto al regime ordinario? Lo ha spiegato l’Inps in una nota dando alcune istruzioni specifiche. Ecco quindi come funzionano i conguagli contributivi riferiti al 2023 in merito ai fringe benefit.
Come operare
In merito alla questione l’Inps ha specificato che nei casi in cui le somme riguardanti i fringe benefit annui, corrisposte ai dipendenti, siano superiori alla soglia di esenzione fissata per il periodo d’imposta 2023 più vantaggiosa rispetto al regime ordinario. Nel messaggio del 6 novembre 2023 n.3884 l’Istituto ha fatto riferimento alle soglie di esenzione definite per il periodo d’imposta 2023 specificate nell'articolo 51, comma 3 del TUIR. Questo riguarda:
- i lavoratori con figli a carico, di cui all’articolo 40, comma 1, all’interno del decreto legge n.48/2023;
- i lavoratori con il cd. “bonus carburante”, previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge n.5/2023 dove il beneficio è esclusivamente di natura fiscale e non contributiva.
Tutte le novità
Il messaggio specifica che per la determinazione dei limiti di decontribuzione si deve tener conto anche dei beni oppure dei servizi che sono stati dati da vecchi datori di lavoro. Nell’ipotesi in cui durante il conguaglio il valore e le somme relative ai fringe benefit siano superiori ai limiti previsti per il periodo d’imposta 2023, ovvero 3mila euro per i lavoratori con figli a carico e 258,23 euro per gli altri lavoratori, il datore di lavoro dovrà attribuire alla contribuzione il valore complessivo e non solo la quota in eccesso.
Le modalità per il conguaglio contributivo
Il datore di lavoro dovrà aumentare la retribuzione imponibile del mese al quale si riferisce la denuncia sui fringe benefit. La cifra viene considerata non assoggettando a contribuzione nel corso dell’anno quando risulti complessivamente superiore a 3mila euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico di cui all’articolo 40, comma 1, del decreto legge n. 48/2023, ovvero, superiore a 258,23 euro per la restante platea di lavoratori dipendenti di cui al comma 2 del decreto legge n. 48/2023. Inoltre il datore di lavoro tratterrà la differenza dell’importo del contributo a carico dello stesso non percepita durante il corso dell’anno.
Nell’ipotesi in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati sia inferiore al limite definito, non potendo portare l’importo in diminuzione della retribuzione imponibile, il datore di lavoro dovrà provvedere al recupero della contribuzione versata sul differenziale.- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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