Riscatto dei periodi di lavoro all’estero, tutti i requisiti

È possibile richiedere il recupero parziale o completo del periodo di lavoro subordinato in paese straniero. Requisito fondamentale, essere in possesso di cittadinanza italiana. Tutte le informazioni

Uno sportello dell'Inps
Uno sportello dell'Inps

Il periodo di lavoro subordinato svolto all’estero è riscattabile in Paesi che non abbiano stipulato con l’Italia condizioni in materia di assicurazioni sociali. È richiesta la prova del rapporto di lavoro e il pagamento di un onere di riscatto. Vediamo in cosa consiste, quali sono i requisiti e come ottenerlo.

Di cosa si tratta e a chi è rivolto

Il servizio Inps riguarda i lavoratori con cittadinanza italiana al momento della presentazione della domanda, i familiari superstiti di lavoratori deceduti dopo il 30 aprile 1969 ed i loro intermediari. In sintesi, fornisce l’opportunità di riscattare i periodi di lavoro subordinato svolti all’estero. Non possono esercitare la facoltà di riscatto i datori di lavoro, anche se si tratta di imprese o amministrazioni con sede in Italia.

Come funziona

I periodi di lavoro subordinato prestati all’estero sono riscattabili in due categorie di Paesi. Innanzitutto, negli Stati che non hanno stipulato con l’Italia particolari convenzioni in materia di assicurazioni sociali. Inoltre, in Paesi che hanno stipulato con l'Italia convenzioni in materia di assicurazioni sociali, che riguardano i periodi dove la convenzione non si estende e che quindi non siano valutabili in regime convenzionale per il perfezionamento del diritto a pensione. Per riscattare i periodi di lavoro all’estero si deve pagare un onere di riscatto. I contributi, infatti, possono essere accreditati solo dopo questo pagamento, e sono utili per il diritto, la misura e il calcolo di tutte le pensioni.

I requisiti

Per richiedere il riscatto, l'interessato deve fornire all'INPS la documentazione richiesta. In particolare dev'essere allegato il certificato di cittadinanza italiana e la documentazione per provare l'esistenza del rapporto di lavoro. La documentazione dev'essere redatta all'epoca dello svolgimento del rapporto lavorativo o in periodo successivo. Non è valida la documentazione compilata al momento della domanda di costituzione di riscatto, tranne il caso in cui sia stata redatta solo per lo specifico scopo di chiedere il riscatto. La documentazione di data certa riguarda il libretto di lavoro prescritto dalla legge del luogo dove è stata presa l'attività lavorativa, le buste paga, le dichiarazioni redatte all'epoca del rapporto di lavoro (lettere di licenziamento e assunzione, eventuali promozioni) e le dichiarazioni delle autorità consolari che si occupano di controllare l'immigrazione.

Tempi di lavorazione

La richiesta di riscatto per lavoro all’estero non richiede limiti temporali, può essere effettuata anche successivamente alla concessione di un

trattamento pensionistico. Il termine per la definizione del provvedimento ammonta a 85 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi INPS.

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