La procura chiede che Welby possa interrompere le cure

I pm romani contro i giudici: quel diritto esiste ed è previsto dalla Costituzione

da Roma

L’ordinanza del Tribunale civile che ha detto no a Piergiorgio Welby è contraddittoria. Ma questa volta a sostenerlo non sono gli avvocati del copresidente dell’associazione Luca Coscioni, che ormai da 87 giorni chiede di poter morire. È la Procura di Roma, con un reclamo depositato ieri, a bocciare la decisione con cui, sabato scorso, il giudice Angela Salvio ha negato a Welby la possibilità di staccare il respiratore che lo tiene in vita. Ora la questione sarà esaminata nuovamente dal Tribunale, questa volta in composizione collegiale. L’udienza potrebbe essere fissata già entro una settimana e sicuramente entro la fine dell’anno.
Il procuratore Giovanni Ferrara e i suoi sostituti, Salvatore Vitello e Francesca Loy, chiedono al Tribunale di «affermare l’esistenza del diritto del ricorrente a interrompere il trattamento terapeutico non voluto con le modalità richieste». Gli stessi magistrati, del resto, nel loro atto di intervento avevano riconosciuto il diritto del paziente a staccare la spina, seppur lasciando ai medici l’ultima parola. Di tutt’altro avviso il giudice, che ha rigettato il ricorso perché a suo dire Welby ha il diritto di chiedere l’interruzione della respirazione assistita, dopo essere stato sedato, ma questo diritto non è tutelato dall’ordinamento e dunque la richiesta in sede giudiziaria è inammissibile. «Questi assunti - spiegano i tre pm - dimostrano il vizio logico dell’ordinanza, che dalla premessa (corretta) secondo cui nel nostro ordinamento esiste un divieto di accanimento terapeutico e un correlativo diritto di pretenderne la cessazione, perviene a una conclusione (del tutto erronea) per cui questo diritto non può essere tutelato a causa della mancata definizione, in sede normativa, delle sue modalità attuative». Per i magistrati il cosiddetto «diritto soggettivo» o esiste o non esiste: «Se esiste non potrà non essere tutelato». E la Costituzione, ricordano, prevede il diritto «a non curarsi, ossia un’assoluta libertà del paziente di rifiutare le cure lasciando che la malattia faccia il suo corso». I magistrati sostengono di non capire la posizione di uno dei dottori di Welby, Giuseppe Casale, che si è opposto al ricorso. «Il medico - dicono - ha la potestà o la facoltà di curare e non il diritto di curare». «In questo senso - scrivono nel ricorso - la facoltà di scelta riconosciuta al paziente, ossia se curarsi o meno, è solo apparentemente in contrasto con la funzione del medico che ha come sua unica finalità la tutela della vita e dell’integrità fisica del suo assistito, poiché di fronte a situazioni come quella in esame, dell’inutilità delle cure per la prospettiva dell’inevitabilità della morte riconosciuta dallo stesso Casale, non si tratta di agevolare un “diritto a morire”, questione qui assolutamente non pertinente e del tutto fuori luogo, bensì di una scelta cosciente tesa a evitare ulteriori e inutili sofferenze al paziente irrimediabilmente malato».

I pm si chiedono come mai Casale, che come esperto di malati terminali è abituato ad accompagnare alla fine il malato con cure palliative, ritiene che ciò sia impossibile nel caso di Welby, il quale chiede di staccare il respiratore artificiale, «che rappresenta un trattamento assolutamente inutile sul piano terapeutico». «A questa domanda - afferma la Procura - il giudice non può sottrarsi, avendo tutti gli strumenti necessari per arrivare a una pronuncia di merito».

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