Il ddl sul "processo lungo", originariamente dedicato solo all’inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con l’ergastolo, in corso d’opera a palazzo Madama, che oggi lo ha approvato e rinviato alla Camera, ha visto l’aggiunta di norme ulteriori di procedura penale. Vediamo quali sono...
E' previsto che il difensore dell’imputato "ha la facoltà davanti al giudice di interrogare o fare interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico". Il difensore ha facoltà di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a favore dell’imputato. Il giudice "provvede senza ritardo con ordinanza".
Tranne che per reati di mafia e terrorismo, inoltre, si stabilisce che non si considera più come prova la sentenza passata in giudicato di un altro procedimento.
Resta confermata la norma approvata alla Camera e che dà il titolo al ddl: quando deve essere irrogata la pena dell’ergastolo "non si fa luogo alla diminuzione di pena" prevista dal comma 2 dell’articolo 442 del Codice di procedura penale. Per reati di tale gravità, quindi, non si può ricorrere al rito abbreviato.
Prevista anche una
stretta ai benefici per i condannati all’ergastolo a seguito di reati come strage o sequestro di persona con morte del sequestrato: per poterne usufruire, i condannati all’ergastolo dovranno aver scontato almeno 26 anni.- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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