Accordi blindati come la Costituzione Al riparo da colpi di maggioranza

da Roma

Tutto nasce dalla Costituzione. Le rivendicazioni anticlericali del centrosinistra e la stessa Unione europea dovranno confrontarsi con la legge fondamentale italiana, che all’articolo 7 riconosce i Patti lateranensi, siglati nel 1929 dal presidente del Consiglio Mussolini e dal cardinal Gasparri come norma regolatrice dei rapporti tra Stato e Chiesa. Ed è sempre la Costituzione, nell’articolo 20, a sancire che «il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una associazione o istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali».
La revisione del Concordato, operata nel 1985, ha solamente aggiornato alcune disposizioni, ma si inserisce nel solco precedentemente tracciato. Tanto è vero che il Testo unico delle imposte sui redditi nel 1986 ha recepito la disciplina per la quale dipendenti, edifici e attività della Santa Sede e dello Stato di Città del Vaticano sono da considerarsi pertinenti a uno Stato estero e pertanto esenti da imposte, dazi e diritti doganali.
Il discorso è leggermente diverso per gli enti ecclesiastici. La vexata quaestio riguarda principalmente le esenzioni Ici non solo per chiese e altri edifici di culto, ma anche per gli immobili destinati ad attività commerciali. Dal 2007, infatti, è necessaria la presenza di almeno una piccola struttura religiosa per ottenere l’esenzione totale.
Per quanto riguarda Ires e Iva, vige il principio della distinzione tra attività religiose e commerciali. Vi sono, però, delle eccezioni: l’Ires viene abbattuta del 50% per gli enti di assistenza e beneficenza (in molti casi ospedali e strutture sanitarie private, ndr). Allo stesso modo, sono esenti da Iva le attività ospedaliere e quelle didattiche.
La Repubblica italiana, a differenza dell’Ue, nel suo ordinamento ha riconosciuto formalmente l’importanza della tradizione cattolica nella formazione dello Stato e la stessa Corte costituzionale nel 1971 ha incluso i Patti tra le fonti atipiche del diritto, ovvero riconoscendo a quelle norme un grado di resistenza maggiore rispetto alla legge ordinaria. Le norme, trattandosi di un accordo tra due Stati, quindi, si possono modificare attraverso la stesura di un nuovo trattato.


Se il legislatore, su pressione della sinistra radicale o dell’Ue, volesse intervenire unilateralmente, dovrebbe mettere in moto le procedure di revisione costituzionale visto il particolare riconoscimento formalizzato dalla Consulta. Prodi & C. sono avvisati.

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