Lasciare un bigliettino contenente insulti sul parabrezza di un'autovettura oppure affiggerlo sulla porta di un'abitazione significa commettere un reato, per la precisione quello di diffamazione. Non si tratta di un evento inusuale, visto che può accadere di divenire bersaglio di un'automobilista furioso magari per via di un parcheggio oppure di un vicino di casa intollerante a un nostro comportamento. Si tratta di un gesto che consente al suo autore di sfogare tutta la rabbia accumulata, ma che può avere delle conseguenze anche pesanti al punto di vista giuridico.
Ma cosa può accadere esattamente? Esemplare un caso giudiziario sul quale si è pronunciata anche la Corte di Cassazione, e che ha visto come protagonista una donna che aveva preso l'abitudine di bersagliare un vicino di casa incidendo delle frasi offensive nei suoi confronti sulla porta di casa.
Alla signora sono stati contestati i reati di ingiuria e danneggiamento, per i quali ha ricevuto una condanna sia nel primo che nel secondo grado di giudizio: la vittima aveva assistito di persona agli episodi, osservando la scena direttamente dallo spioncino dell'uscio all'insaputa dell'autrice del gesto. La donna non si è comunque scoraggiata, presentando il ricorso in Cassazione. Stando a quanto determinato dagli Ermellini,"l'incisione dello stipite della porta non sembra causare, di per sé, un danno strutturale", una considerazione che metteva in dubbio il danneggiamento.
Non solo, dato che pure il reato di ingiuria pareva decadere per via del fatto che la vittima aveva assistito al gesto. "La mancata consapevolezza della presenza della persona offesa impedisce il completamento del reato di ingiuria e fa emergere l'ipotesi della diffamazione", hanno spiegato i giudici della Suprema Corte,"che punisce chiunque offenda la reputazione altrui comunicando con più persone". E la diffamazione, quindi, si verifica anche lasciando un foglietto con ingiurie su un’auto o sul portone di un'abitazione.
Come determinato dall'articolo 595 del Codice civile, chi, comunicando con più persone,"offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro". Perché il reato si compia ci deve essere l'assenza della persona insultata, che non può quindi difendersi rispetto alle offese alla propria reputazione proferite o scritte dal responsabile: la condotta del reo risulta più pesante rispetto alla semplice ingiuria. Altro presupposto del rato, oltre alla chiara rilevazione dell'offesa alla reputazione, è che ci siano almeno due persone a recepire tali ingiurie.
Quando invece delle offese sui bigliettini sono presenti intimidazioni, si fa riferimento all'articolo 612 del Codice civile: "Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a 1.032 euro". In questo caso non si tutela la reputazione della vittima ma la sua libertà morale, minata dall’intimidazione.
Proprio di recente un uomo di 35 anni è stato condannato per aver lasciato dei biglietti con minacce sui parabrezza di alcune automobili: per lui è arrivata una stangata, dato che dovrà pagare complessivamente 3.052 euro, 3mila di risarcimento e 52 di sanzione amministrativa come conseguenza del reato di minaccia.- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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