Mediante decreto Aiuti quater la scadenza del Bonus energia imprese viene prorogata al mese di dicembre 2022 per i crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel primo e secondo trimestre dell'anno corrente, e al 30 giugno 2023 per quanto concerne la compensazione dei crediti maturati per il terzo e il quarto trimestre 2022.
Nessuna variazione, invece, per quanto riguarda le regole in vigore sulla cessione dei crediti e sulle comunicazioni da dare all'Agenzia delle entrate.
Estensione fino alla fine dell'anno
Si confermano, dunque, le agevolazioni alle imprese in termini di energia. Nel decreto Aiuti quater il credito d’imposta già presente per ottobre e novembre (dl 144/2022) sarà esteso anche a dicembre 2022.
Tutto è riscontrabile al comma 1 dell'art 1 del DL Aiuti quater (qui il documento). Nello specifico, un credito d’imposta del 30% della spesa sostenuta per l’energia utilizzata sarà riconosciuto alle imprese di piccole dimensioni dotate di contatore di energia elettrica con potenza uguale o superiore a 4,5 kW. Alle imprese molto energivore, con ampio consumo di gas naturale, sarà concesso invece un credito d'imposta del 40% sulle spese.
Secondo quanto stabilito dal decreto Aiuti quater, la compensazione delle spese sostenute durante il primo e il secondo trimestre del 2022 ha come scadenza il 31 dicembre di questo anno.
La scadenza del 30 giugno
Il 30 giugno 2023, invece, scatterà il termine per la compensazione dei crediti d'imposta maturati nel terzo e quarto trimestre del 2022. Da segnalare che il dl 144/2022 prevedeva al contrario un utilizzo entro il 31 marzo 2023. Il governo, pertanto, ha stabilito una proroga.
È bene ricordare, tuttavia, che secondo il comma 4 dell'art 1 del decreto Aiuti quater, chi è interessato alla cessione del credito dovrà richiedere un visto di conformità e poi rivolgersi all'Agenzia delle entrate per via telematica. Sarà la stessa Agenzia delle entrate a modificare la modulistica.
Il termine del 16 marzo 2023
Quelle imprese che usufruiscono dei crediti d’imposta relativi al mese di dicembre 2022, infine, dovranno comunicare a Agenzia delle entrate l'importo del credito maturato nell'esercizio 2022 entro il 16 marzo 2023, pena la decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito.
Al comma 6 dell’articolo 1 del Decreto Aiuti quater si legge inoltre che “il
contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto".- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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