Un nuovo particolare emerge sulla questione del ricorso vinto dalla Juventus in merito all'apertura della Curva per il match di Serie A contro il Napoli. Dietro all'accoglimento del ricorso dei bianconeri ci sarebbe infatti un ritardo di 12 minuti con cui la Procura Figc ha inviato il suo rapporto. Ecco quanto emerge, dal dispositivo completo della Corte Sportiva d’Appello, che qualche giorno fa aveva deciso per la cancellazione del provvedimento di chiusura della Curva Sud dell'Allianz Stadium a seguito dei cori razzisti contro Romelu Lukaku in Coppa Italia.
La ricostruzione
Inizialmente il Giudice Sportivo aveva optato perla chiusura del settore in occasione della sfida di Serie A contro il Napoli. Successivamente, però il ricorso della Juve è stato accolto dalla Procura Figc e i tifosi hanno potuto assistere alla partita in Curva senza problemi. La decisione di riaprire la curva per la gara col Napoli però non è stata presa per premiare la collaborazione della società bianconera con le autorità, ma perché Chiné e i suoi collaboratori hanno inviato la trasmissione dei propri rapporti al Giudice sportivo oltre il limite consentito. La mail con la ratifica della chiusura è stata inviata alle ore 14.12, cioè 12 minuti dopo il termine perentorio per la presentazione della richiesta. A quel punto dal momento che la pronuncia del Giudice era avvenuta basandosi proprio su quei documenti, è stato obbligatorio per la Corte Sportiva d’Appello annullare la sanzione e accogliere il ricorso dei bianconeri.
Il dispositivo
"Il termine indicato quindi dall’art. 62, comma 1, CGS (le ore 14:00 del giorno feriale successivo alla gara) per la trasmissione al Giudice Sportivo dei vari rapporti, inclusi quelli della Procura federale, è perentorio - si legge nel comunicato della Figc - La trasmissione del rapporto della Procura federale, sulla cui sola base si è fondata la pronuncia del Giudice Sportivo qui impugnata, è avvenuta alle ore 14.12 del giorno feriale successivo alla gara Juventus-Internazionale e quindi oltre il termine (perentorio) delle ore 14.00 di cui all’art. 62, comma 1, CGS".
La Procura Figc aveva addotto alcune motivazioni per spiegare i motivi alla base dell’invio tardivo rispetto al termine ultimo perentorio, ma non sono stati ritenuti impattanti dalla corte:"Questa Corte ritiene poi che i motivi della tardiva trasmissione, rappresentati dalla Procura federale in sede di discussione, non costituiscano un impedimento oggettivo ed assoluto tale da giustificare il mancato rispetto del termine perentorio fissato dal Codice. Non è stata infatti prodotta alcuna prova dei problemi di trasmissione asseritamente incontrati dal collaboratore della Procura nelle due ore precedenti l’invio del Rapporto, né è stato provato in alcun modo un suo legittimo impedimento nel superare tali asseriti problemi".
"La Procura avrebbe potuto e dovuto - continua il comunicato - produrre prove a suffragio di quanto affermato al momento stesso della (tardiva) trasmissione, in grado di giustificare il mancato rispetto del termine decadenziale dell’art. 62, comma 1, CGS.
Per tutti questi motivi, la Relazione della Procura federale trasmessa al Giudice Sportivo relativamente ai cori di discriminazione razziale occorsi durante la gara Juventus/Internazionale del 04.04.2023 non può essere utilizzata".- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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