Roma È vietato licenziare un lavoratore arrestato. Il dipendente ha diritto a conservare il posto durante il «soggiorno» in cella. Il monito viene dalla Cassazione che specifica però che in questo caso limpiegato non avrà diritto allo stipendio. Tuttavia, con la sentenza 12721, i giudici della sezione lavoro spezzano una lancia anche in favore delle imprese spiegando che se il datore di lavoro dimostra di essere stato costretto ad assumere unaltra persona per sostituire il detenuto, allora il licenziamento è giustificato. Ma lazienda deve dimostrare anche che non aveva alcuna possibilità di ricorrere a una sostituzione interna temporanea. La Corte specifica che se larresto del lavoratore non «causa un danno eccessivo» allazienda e allorganizzazione del lavoro, non è possibile procedere al licenziamento. In caso contrario, e a condizione che venga fornita la prova, il lavoratore finito in cella non può evitare la rescissione del rapporto di lavoro. La sentenza tuttavia si applica soltanto ai casi in cui il dipendente viene arrestato per reati che non riguardano la propria attività lavorativa. Resta infatti sempre possibile, per il datore di lavoro, licenziare il lavoratore che, commettendo reati «in servizio», abbia tradito il rapporto fiduciario.
Il caso di cui si è occupata la Corte riguarda un impiegato della General Construction Spa, una società appaltatrice della Regione Campania per il trattamento delle acque e dei rifiuti. Il lavoratore arrestato, dopo un mese di assenza forzata dal lavoro, era stato licenziato nel febbraio 2002. Impugnato il licenziamento, il dipendente si è visto respingere il ricorso in primo grado mentre la Corte dappello di Napoli nel 2005 gli ha dato ragione reintegrandolo al suo posto.
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