L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AgCom) viene incontro ai milioni di utenti italiani che nel prossimo futuro avrebbero potuto sperimentare rincari sulla telefonia mobile a causa dell'inflazione. Se è vero, quindi, che gli operatori telefonici avranno il diritto di adeguare le loro offerte (comunque non prima dell'aprile 2024) secondo un adeguamento periodico all’indice dei prezzi al consumo "in caso di contratti che non prevedono già tale meccanismo, può essere attuata solo dopo esplicita accettazione, in forma scritta, da parte dell’utente finale". In parole povere, non potranno esserci rincari automatici (come avvenuto in passato) e se l'untente dice di no il contratto rimarrà invariato. "In caso di mancata accettazione esplicita della modifica contrattuale da parte dell’utente restano in vigore le condizioni contrattuali già previste".
Informazioni generali
Quanto scritto sopra e quanto segue è previsto dal comunicato stampa dell'AgCom sui "Contratti per i servizi di comunicazioni elettroniche. Nuovo regolamento a tutela degli utenti finali". Tra le informazoni che l'operatore telefonico dovrà fornire al consumatore si leggono, tra gli altri, i livelli minimi di qualità del servizio, i costi di attivazione del servizio e quelli legati al consumo, i dettagli del piano tariffario con tutti i servizi inclusi (minuti, messaggi, Internet), "informazioni sulla presenza, laddove applicata, delle clausole relative all’adeguamento del prezzo all’indice di inflazione" così come gli oneri "per risoluzione anticipata dal contratto, anche tramite passaggio ad altro operatore, comprese le informazioni sul recupero dei costi del terminale dell’utente.
Durata del contratto e costi di recesso
Per quanto riguarda la voce indicata, tutti i contratti che andranno stipulati non possono prevedere un impegno iniziale maggiore di due anni, ossia 24 mesi: trascorso questo periodo, ogni utente avrà il diritto di recedere in qualsiasi momento "con un preavviso di massimo un mese e senza incorrere in alcuna penale né costi di disattivazione, eccetto quelli addebitati per la ricezione del servizio durante il periodo di preavviso e gli eventuali costi da recuperare per l’apparecchiatura terminale". Addio, quindi, ai furbetti che spesso "giocavano" con questo meccanismo applicando penali non autorizzate. Al massimo, i clienti dovranno pagare eventuali rate residue o in un'unica soluzione.
Cessazione del rapporto contrattuale
Come accennato prima, se il consumatore esercita il proprio diritto di disdetta del contratto dopo un preavviso di proroga, l'operatore telefonico non potrà addebitare in alcun modo nessuna penale "se non il corrispettivo per i costi relativi alla cessazione, i corrispettivi dovuti per i servizi erogati fino alla scadenza del primo vincolo contrattuale e gli eventuali costi da recuperare in relazione all’apparecchiatura terminale".
Modifica delle condizioni contrattuali
Un altro punto a favore dei consumatori riguarda la modifica delle condizioni iniziali del contratto: tutti avranno la possibilità di cambiare operatore rescindendo il contratto senza, per questo motivo, avere alcuna penale né costi di disattivazione purché ci sia un preavviso di almeno 30 giorni. "Il diritto di recedere dal contratto può essere esercitato entro sessanta giorni dall’avvenuta comunicazione di modifica delle condizioni contrattuali. Nel caso in cui l’utente esercita il diritto di recesso, chiedendo il passaggio ad altro operatore, deve informare l’operatore cedente così che non siano applicati costi di recesso", fa sapere l'AgCom.
"Provvedimento senza precedenti"
Il nuovo regolamento che disciplina in modo minuzioso il rapporto contrattuale tra utenti finali e operatori è un provvedimento "senza precedenti che tutela tutti i consumatori rispetto alle condizioni contrattuali che gli operatori applicano ai servizi di telefonia e internet, e che darà il massimo delle garanzie a partire da un accesso chiaro ed esaustivo alle informazioni utili per la stipula dei contratti. Gli utenti saranno finalmente al riparo dagli aumenti automatici dovuti all'inflazione e dai costi di recesso quando si vuole cambiare operatore.
Una misura sociale di sistema quindi che segna un avanzamento importante nella realizzazione del circuito virtuoso tra consumatori e imprese, come è nei compiti dell'Autorità", ha dichiarato Elisa Giomi, commissaria relatrice e Pofessoressa Associata in Sociologia dei processi culturali e comunicativi presso l'Università degli Studi Roma Tre.- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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